Nesso di causalità tra condotta omissiva ed evento nella responsabilità medica

Sentenza Cass. Pen. Sez. IV, Sent. n. 1017/2020

     Con la sentenza in commento la Suprema Corte torna a pronunciarsi in ordine ai presupposti per verificare il rapporto di causalità tra la condotta omissiva contestata all’esercente la professione sanitaria e le lesioni o la morte del paziente.

       Questa, in sintesi, la vicenda processuale: Tizio, ricoverato nell’ospedale Gamma muore a causa di “insufficienza cardiocircolatoria acuta da trombo embolia polmonare massiva per trombosi venosa profonda”. Il medico del reparto di cardiologia, Sempronio, viene dunque condannato (con sentenza confermata in appello) per omicidio colposo ex 589 cp, profilo di colpa consistente in imperizia  e negligenza per non aver seguito le indicazioni delle linee guida in materia che prescrivevano l’adozione di una terapia anticoagulante finalizzata proprio ad evitare eventi del tipo di quello avvenuto nel caso concreto. Di conseguenza Tizio ricorre in Cassazione lamentando un vizio motivazionale e l’inosservanza dell’art. 40 c.p., comma 2 e dell’art. 590 c.p. in quanto secondo la linea difensiva nella sentenza di condanna non era stato accertato, con un necessario giudizio contro-fattuale, se e con quali probabilità la somministrazione di eparina avrebbe impedito la morte della vittima.

   I Giudici di legittimità, investiti della causa, ripercorrono i principi enunciati nella nota sentenza Franzese (Cass. pen. Sez. Unite, n. 30328/2002), ricordando che l’indagine sulla connessione causale tra condotta omissiva ed evento necessita di una doppia verifica.

   Premesso che è pacifico in giurisprudenza che il rispetto di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali non è di per sé scriminante della responsabilità penale colposa dell’esercente la professione sanitaria, il giudice deve accertare se, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa (somministrazione eparina) ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi (es altra malattia mortale), l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Nell’ipotesi in cui invece il giudice dovesse ravvisare un ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante dell’omissione dell’agente (Sempronio) rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo, il fatto tipico non potrà essere dimostrato e di conseguenza l’esito del giudizio non potrà che essere di tipo assolutorio.

    Ne consegue che il meccanismo controfattuale così delineato dev’essere fondato non solo sulle più attendibili informazioni scientifiche a disposizione del sanitario all’epoca dei fatti – come potrebbero essere quelle delineate dalle linee guida o buone pratiche clinico assistenziali – ma anche su un’attenta valutazione del caso concreto e sulle contingenze – quindi – che hanno indotto il medico ad omettere un’azione che era prevista dalle stesse linee guida.

      In conclusione nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, vale a dire che il giudizio di colpevolezza non può basarsi su considerazioni statistiche, ma deve accertare che la condotta corretta del medico avrebbe evitato il prodursi del danno alla salute o la morte del paziente.

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Pubblicato da evasimola

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