Mafie e collusioni sociali: le cd “truffe collettive” dei colletti bianchi

RELAZIONE DELLA DOTTSSA EVA SIMOLA AL SEMINARIO IFOS ” MAFIE E COLLUSIONI SOCIALI A CURA DEL DOTT. NINO DI MATTEO” -CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI- 04/04/2017

 

Grazie, buongiorno  a tutti. Il primo elemento che mi sembra necessario cogliere è contenuto in un rapporto di Europol di circa due anni fa nel quale si legge che delle oltre 3500 organizzazioni criminali censite in Europa, le mafie Italiane mantengono il profilo più allarmante,perché? Direi essenzialmente per due motivi:

  1. Le mafie Italiane sono capaci di utilizzare a proprio vantaggio le crescenti asimmetrie normative transnazionali (Es. il flusso di capitali illeciti verso giurisdizioni a bassa fiscalità come il Canada);
  2. la vulnerabilità delle istituzioni pubbliche ai meccanismi corruttivi collusivi che rappresentano la vera evoluzione mafiosa dal maxiprocesso ad oggi.

In questi 31 anni si è registrato  uno  spostamento logistico delle organizzazioni mafiose dal Sud al Nord che ha determinato il crollo dell’economia del Sud  e un nuovo modus operandi al nord dove la mafia silente ha iniziato ad operare in configurazione imprenditoriale (già dal 1980- accumulo di ditte) realizzando forme collusive con i cd colletti bianchi i quali non sempre sono vittime (pagamento pizzo) spesso infatti gli imprenditori usano l’ombrello della copertura mafiosa per avere corsie preferenziali negli appalti (doxier mafia appalti 1991), non rispettare la libera concorrenza (art  513 bis cp), evitare problemi con i sindacati ( in una statistica di qualche anno fa su 760 indagati dalla DDA di Milano 129 erano imprenditori). L’alleanza con le imprese ha per la mafia un valore strategico in quanto l’imprenditore ha un sistema articolato di relazioni e  di conseguenza la mafia può agganciare le altre categorie rilevanti categorie sociali come i politici, funzionari ecc.(la cd. Area grigia)che cercano “altri guadagni”. A questo livello di relazioni il rapporto contrattuale di scambio è in equilibrio stante il know how dei colletti bianchi, i quali vedono la mafia, mi si passi il termine, come una agenzia da utilizzare per il proprio profitto manifestando il deficit di civiltà e correttezza. La mimetizzazione della mafia all’interno delle società  soprattutto  delle spa, dove vi è scissione tra gestione e proprietà, ha fatto si che accanto ai reati ex 416 bis, si affiancassero i reati finanziari es . bancarotta fraudolenta aggravata dall’art. 7 , ma soprattutto i più pericolosi reati economici insider trading e manipolazione mercato disciplinati dal TUF (es. operazione Texana, Attacco mafioso alla Borsa, 18 indagati, 2010) portando a concludere che il sistema sanzionatorio mafioso è efficace ma non altrettanto si può dire per i reati contro l’economia e vediamo il perché. In merito alla raffinata strategia di criminalità finanziaria che solo i colletti bianchi possono realizzare si deve ricordare che  in età contemporanea la ricchezza circola in forma dematerializzata e dal 1990 la metodologia operativa nei mercati regolamentati, nei sistemi multilaterali ( ma verosimilmente anche in quello “Nero”) è basata sul sistema di trading automatico ad alta frequenza che consente l’esecuzione di milioni di ordini di compravendita in contemporanea su mercati diversi. La presenza della normativa di II Livello (es. RE) e delle norme private ( es. ASSONIME; ABI) nonché delle indicazioni provenienti dalla MAD e dal CESR  creano un groviglio interpretativo di difficile soluzione al momento dell’applicazione delle norme che accentua le difficoltà connesse accertamento del fatto tipico, del concorso nel reato, del concorso di reati. Parlando di concorso nel reato si deve evidenziare come generalmente i manipolatori sono collegati agli azionisti di controllo della società e l’organizzazione della condotta di manipolazione di mercato richiede degli accordi con gli intermediari e gli investitori istituzionali . Inoltre l’aggiotatore ha la necessità di ripartire l’iter manipolativo in fasi distinte  ( continuazione o unico delitto?) per cui si pone il problema del concorso tra 2637 cc e 185 tuf oltre quello del concorso con le fattispecie contravenzionali  in ipotesi di riflesso dell’azione delittuoso dal mercato regolamentato a quello  multilaterale.

Il problema dell’accertamento del fatto nasce non solo in  quanto i delitti di market abuses sono costruiti in “termini astratti” ma soprattutto perché la manipolazione di mercato è un reato di pericolo concreto per cui senza il mancato riscontro della variazione del titolo è improbabile dimostrare il fatto e graduare l’illecito, ecco perché solitamente viene applicata la sanzione amministrativa. Quest’ultima, introdotta nel 2005. La possibilità della Consob di sanzionare le medesime condotte di rilievo penale in sede amministrativa da vita ad una sovrapposizione di ruoli che solleva il dubbio di incostituzionalità ex art 111 Cost  in quanto vi è il sospetto che il ricercatore influenzi la sua ricerca, inoltre la possibilità di costituzione ex art 74 cpp  rende possibile l’ipotesi che la Consob possa incorrere nella condanna per lite temeraria (art. 96 cpc). A questo si aggiunge che l’autonomia dei due giudizi, ex art 187 duodecies, fa si che non si possa escludere di trovarsi dinanzi a giudicati contrastanti che darebbero adito all’impugnazione per revocazione ex art. 395 cpc)(  Cass. 2006/151999 : se la condotta è di pericolo astratto il procedimento sanzionatorio è della Consob se il pericolo è concreto è della Magistratura).

In tema di soggetto passivo si dice che lo “Stato” sia una delle vittime delle cd “truffe collettive”: in verità la presenza dell’art. 183, 2  tuf, anteponendo l‘interesse nazionale a quello dei consociati solleva non poche perplessità soprattutto perché l’economia dello Stato si collega con quella dei colletti bianchi, pertanto se il codice Rocco con il 501 cp descrive “una mala fede del legislatore” (Fiandaca- Musco) cosa descrive il TUF con l’art. 183, 2 co? Anche perché nei sistemi economici si pone anche il problema del fenomeno relazionale  e quindi del 416 ter cp.

        Concludo questo mio breve intervento osservando che le forme più celate di manipolazione del mercato nelle quali la mafia silente può agire insieme ai colletti bianchi investono la determinazione dei salari e i canoni di locazione degli immobili, entrambi esclusi dal delitto di aggiotaggio . Vi ringrazio e auguro al dott. Di Matteo e a tutti voi un buon lavoro.

Dottssa Eva Simola

 

Pubblicato da evasimola

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