L’esimente della reazione agli atti arbitrari

393-bis. Causa di non punibilità.

    Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

   Ad es al delitto di resistenza a pubblico ufficiale si applica l’esimente della reazione agli atti arbitrari.

   L’articolo in esame (che ha sostituito l’art. 4 Dlgs n. 288 /44) “dispone l‘esclusione della tutela nei confronti del pubblico ufficiale che se ne dimostri indegno: essa pertanto trova applicazione solo in rapporto a dati che obiettivamente e non soltanto nell’opinione dell agente, completino una condotta arbitraria” (Cass sez VI, 22 giugno 2017 n. 31288) .

   Ad esempio è configurabile la scriminante nel caso di resistenza opposta ad un pubblico ufficiale nell’esecuzione della misura dell’accompagnamento coattivo di cui all’art. 349 cpp in difetto dei presupposti previsti dal quarto comma del ridetto articolo.

  Per arbitrarietà si intende quell’atteggiamento consistente in un qualsiasi comportamento posto in essere in esecuzione di pubbliche funzioni, di per sé legittime ma, connotato da difetto di congruenza tra le modalità impiegate e le finalità per le quali è attribuita la funzione stessa, a causa della violazione degli elementari doveri di correttezza e civiltà (Corte cost. n. 140 del 1998; Cass. Sez. 6 Sentenza n. 54424 ud. 27/04/2018)

    L’esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficialeè integrata ogniqualvolta la condotta del pubblico ufficiale, per lo sviamento dell’esercizio di autorità rispetto lo scopo per cui la stessa è conferito o per le modalità di attuazione, risulti oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell’illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitro in danno del privato” (Cass. Sez Vi 5 dicembre 2018 n. 274680). La sezione VI della SC precisa che “l’art. 393 bis cp prevede una causa di giustificazione fondata sul diritto del cittadino di reagire all’aggressione arbitraria dei propri diritti, che può essere applicata anche nell’ipotesi operative di cui all’articolo 59, comma quarto, del codice penale quando il soggetto abbia allegato atti concreti, suffraganti il proprio ragionevole convincimento di essersi trovato, a causa di un errore sul fatto, di fronte a una situazione che, se effettiva, avrebbe costituito atto arbitrario del pubblico ufficiale”.(Fattispecie in cui la corte ha ritenuto sussistente la causa di giustificazione nella forma putativa, in relazione alla reazione violenta dell’imputato posta in essere a fronte della condotta dei pubblici ufficiali che procedevano alla sua identificazione e al suo successivo accompagnamento coattivo in commissariato, con modalità tali da fargli ragionevolmente ritenere di essere sottoposto a condotte vessatorie ed ingiustificata prevaricazione (Cass. Sez VI 29 gennaio 2019, n. 274983).

 

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Pubblicato da evasimola

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