L’art 7 CEDU

Art 7. Nulla poena sine lege

  1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
  2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

                                                                        XXXX

           La norma citata, così come interpretata dalla corte di Strasburgo, consacra il principio di legalità in ordine ai delitti alle pene e quello che impone la non applicazione estensiva o analogica della legge penale a sfavore del reo. L’interpretazione della corte EDU ha sortito l’effetto di estendere l’ambito applicativo dei richiamati principi al di là degli illeciti e delle sanzioni qualificate come penali in base al diritto interno: in base alla concezione autonomistica, accolta dalla giurisprudenza CEDU, la nozione di pene ai fini del concreto rispetto della convenzione deriva dall’interpretazione autonomamente fornita dalla stessa corte, libera di andare oltre le apparenze e di valutare se una misura particolare, anche se non considerata penale dal diritto interno, costituisce nella sostanza una pena, perché ha carattere, finalità propriamente afflittive *cosiddette “pene camuffate”(.

            La giurisprudenza della corte europea dei diritti dell’uomo (es. sentenza Grande Sevens e altri Italia del 4 marzo 2014 n. 18640/10) estendere le garanzie convenzionali previste in materia penale a tutti gli illeciti che nonostante la diversa qualificazione fornita dai legislatori nazionali abbiano natura sostanzialmente penale sulla base di tre criteri alternativi : “ La qualificazione giuridica della misura in causa nel diritto nazionale, la natura stessa di quest’ultima e la natura, il grado di severità della sanzione”. Di conseguenza viene attribuita natura sostanzialmente penale anche a illeciti che l’ordinamento interno qualifica come amministrativi, con l’ulteriore conseguenza che, laddove l’ordinamento nazionale introduca un doppio binario sanzionatorio, punendo un medesimo fatto con sanzioni penali e amministrative, a queste ultime dovrà ritenersi applicabile il principio del divieto di bis in idem ex art. 4 prot. N. 7 CEDU, in base al quale non può celebrarsi un processo penale in relazione ad un fatto per il quale è già stata comminata una sanzione amministrativa definitiva, pena la violazione del divieto di un secondo giudizio.