L’appello ex art. 680 cpp

Art 680 cpp Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

  1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l’interessato e il difensore.
  2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento  concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza .
  3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l’appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

     L’articolo 680 comma primo cpp prevede che, contro i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza riguardanti le misure di sicurezza della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato di tendenza a delinquere,si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni“. Ne deriva che il pubblico ministero, l’interessato e il difensore possono appellare davanti al Tribunale di sorveglianza.

Tra i casi per cui la Corte di Cassazione ha ritenuto fattibile appellare, alla luce di detta norma, si cita quello in cui vengono revocate le licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentive posto che sono “impugnabili mediante appello davanti al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 680 cpp i provvedimenti del magistrato di sorveglianza che dispongono la revoca delle licenze concesse ai soggetti internati in esecuzione di misure di sicurezza detentiva” (Cass. Pen. sez I, n.13535/2010). Altro caso è l’espulsione dello straniero dal territorio dallo Stato (art. 86 d.P.R. 309/1990) che costituisce una misura di sicurezza e segue pertanto la disciplina di cui all’art. 680 c.p.p. “Ne deriva che il doppio grado di giudizio è assicurato per tutti i provvedimenti ad essa relativi, incluso il decreto di inammissibilità dell’istanza di revoca della misura (678, co. 1 e 666, co. 2, c.p.p.).  (Corte  Cass, sez. I, 28 ottobre 2019, n. 43856)

     Un altro caso in cui è possibile appellare dinanzi al tribunale di sorveglianza è quello contemplato dall’articolo 680 comma 2 cpp. Detta  norma, invero, si applica unicamente nell’ipotesi in cui viene proposta impugnazione contro le sole disposizioni  delle sentenze che riguardano le misure di sicurezza, come si ricava in modo  certo  dall’esame degli artt. 579, primo e secondo comma, 680, secondo comma c.p.p.  [Giurisprudenza  consolidata: Cass., sez. I, sent. n. 6371 del 17 febbraio 2006, r.v. 233443; Cass., sez VI, sent. n. 26096 del 9 giugno 2004, r.v. 229645; Cass., sez. I, sent. n. 3450 del  5 aprile 1996, r.v. 204334; Cass., sez. I, Sent. n. 4492 del 21 dicembre 1993, r.v. 195907]. E invece “ quando l’impugnazione riguarda anche altri capi penali della sentenza, ovvero altri punti della decisione pur afferente allo stesso capo, riprende vigore la regola generale che attribuisce la competenza al giudice della cognizione sul merito” (Cass pen. sez I,  n. 2260/14).

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Pubblicato da evasimola

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