L’abbandono dei rifiuti all’interno dei terreni privati: la responsabilità del proprietario del suolo.

Come è noto l’ abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati ciononostante uno dei casi più ricorrenti di malcostume è quello dell’abbandono dei rifiuti all’interno di territori privati, in zone poco frequentate, territori che diventano con il tempo discariche abusive. In questi casi il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine  necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

La norma fa espresso riferimento al sindaco giacché trattasi di adempimenti che eccedono l’ordinario controllo e vigilanza del territorio, in quanto strettamente espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto dell’abbandono dei rifiuti, come tale rientrante nell’ambito di operatività della norma speciale e derogatoria al regime ordinario delle competenze dell’art. 192 del d.lgs n. 152 del 2006 (Consiglio di Stato 5/11/2024, n.  8859).  Detto più chiaramente il comma 3 dell’art. 192 contempla tale competenza, e solo quest’ultima, in capo al Sindaco (e non al responsabile dell’ufficio comunale) in quanto si tratta di uno strumento di natura non ordinaria, di tipo non gestionale, ovvero non rientrante nei compiti fisiologici degli organi di gestione dell’ente, assimilabile agli interventi extra ordinem.

Va inoltre puntualizzato che la scadenza del termine per l’adempimento di quanto indicato nell’ordinanza del Sindaco (ex art. 192, comma 3, d.lgs. 152/2006) non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l’inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell’ottemperanza dell’ordine ricevuto. Ciò si spiega con il fatto che il termine in questione è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può rivelarsi utile, anche se tardivo. Pertanto, anche dopo la scadenza del termine, non viene meno l’obbligo di agire (Cass. Pen. Sez. III, 21/03/2024 n. 11831) Questo significa che la fattispecie di reato di cui all’art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 relativa all’inottemperanza dell’ordine del Sindaco di rimozione dei rifiuti abbandonati ha natura permanente.

E’ bene chiarire che esiste una sostanziale differenza tra il reato di discarica abusiva e quello di abbandono: mentre nel reato di discarica abusiva la condotta o è abituale – come nel caso di plurimi conferimenti – o, pur quando consiste in un’unica azione, è comunque strutturata, ancorché grossolanamente, al fine della definitiva collocazione dei rifiuti in loco, nel reato di abbandono invece la condotta differisce in quanto è meramente occasionale, ciò essendo desumibile dall’unicità ed estemporaneità della condotta medesima, che si risolve nel semplice collocamento dei rifiuti in un determinato luogo, in assenza di attività prodromiche o successive, e dalla quantità dei rifiuti abbandonati. (Cassazione Penale, Sez. III 09/01/2024 n. 686)

Il comma 3 dell’art.192 Codice dell’ambiente stabilisce che chiunque viola il divieto di abbandono di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi “in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”.

Sul punto la Cassazione penale ha affermato che proprietario del terreno non risponde (neanche caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti) in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata commessi da terzi ex art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006: tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (Cass. Pen. Sez. III n. 25872/24)

 

In conclusione, alla luce delle numerose sentenze della Cassazione e del Consiglio di stato, si può affermare che ai sensi dell’articolo 192, comma 3, Dlgs n. 152/2006, la responsabilità del proprietario o del titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area inquinata non è una responsabilità di tipo oggettivo, richiedendo il legislatore, ai fini della sua configurabilità, il concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa rispetto al deposito e all’abbandono incontrollati di rifiuti (Consiglio di Stato 26 agosto 2024, n. 7236; Consiglio di Stato 27/06/2024 n. 5694 ) pertanto l’obbligo di ripristino dei luoghi in capo al proprietario dell’area  scatterà qualora si dimostri che abbia consapevolmente tollerato la condotta illecita posta in essere da altri oppure l’abbia ignorata per negligenza, omettendo di effettuare i doverosi controlli sul bene di sua proprietà.

 

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