La separazione consensuale

La separazione consensuale è una forma legale di separazione fondata sull’accordo dei coniugi in ordine alla definizione dei rapporti patrimoniali e all’affidamento dei figli. Acquista efficacia con:

  • Il decreto di omologazione del giudice, previa verifica della compatibilità dell’accordo raggiunto dai coniugi con gli interessi dei figli;
  • ovvero in caso di convenzione conclusa con l’ assistenza di almeno un avvocato per coniuge: con nullaosta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ovvero incapaci o portatori di handicap grave; con l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ovvero incapaci o portatori di handicap grave;
  • ovvero in caso di accordo concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile competente ed in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti ovvero incapaci o portatori di handicap grave nonché di patti di trasferimento patrimoniale, con ricevimento da parte dell’ufficiale dello Stato civile della dichiarazione del coniuge, resa con l’assistenza facoltativa di un avvocato, della propria volontà di separarsi alle condizioni concordate e la successiva sottoscrizione dell’atto contenente l’accordo.

     Secondo la Cassazione (Cass. n. 24621/2015) ha natura negoziale con ciò significando che l’unica fonte della separazione è il consenso dei coniugi mentre l’omologazione ha funzione di mera condicio iuris sospensiva dell’efficacia dell’accordo.

Pubblicato da evasimola

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