La Responsabilità del personale non sanitario certificato all’utilizzo del DAE

(Sintesi del mio intervento al Convegno ECM: Defibrillazione precoce di comunità dal 2001 al 2015: evoluzione legislativa e sanitaria, progetti e proposte- 11/12/2015 ) 7475_10208324485167933_1462047448057619620_n  Con l’ art. 1 della Legge 120/2001 il legislatore ha escluso la configurazione dell’illecito di cui all’ art. 348 cp  in capo al personale sanitario non medico nonchè al “personale non sanitario certificato all’utilizzo” del DAE sul presupposto che l’atto medico non promana dall’operatore ma dalla macchina[1]. La legge n. 69 del 2004 sulla base dei principi dell’analogia ha esteso la portata della norma anche in sede Intra ospedaliera[2].

   Secondo quanto richiesto dall’ art. 1  citato, i cd. Laici della “ Catena di Sopravvivenza” (Decreto 24 Aprile 2013 del Ministero della Salute GU n. 169 del 20/07/2013) cioè coloro che intervengono prima dell’arrivo della emergenza sanitaria, devono aver “ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare” e questa formazione deve essere “certificata” nel senso che i corsi devono essere effettuati dai centri di formazione accreditati dalle singole regioni (per la Sardegna DGR n. 4/49  del 6 Febbraio 2004) secondo specifici criteri e devono essere svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003, così come integrate dal D.M 18 Marzo 2011 con attività di re training  ogni due anni (Decreto 24 Aprile 2013 del Ministero della Salute) inoltre, con esplicito riferimento  al solo personale non sanitario, si aggiunge il contenuto del Decreto interministeriale del 18 Maggio 2014 che individua i requisiti minimi per il riconoscimento e/o accreditamento dei soggetti/ enti erogatori e gli adempimenti dell’organizzatore del corso.

  Per quanto a noi interessa la formazione acquisisce un ruolo fondamentale all’interno di quelli che sono i rischi maggiori che un soccorritore cd laico può incontrare come conseguenza della sua azione (esito infausto delle manovre rianimatorie: artt. 589 e 590 Cp) od omissione (art.  593 cp).

   Sebbene il DM del 2013 dichiari che “ l’attività di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale di soccorso che è previsto soltanto per il personale sanitario” non si può non considerare il fatto che nel nostro ordinamento  esiste l’ imposizione di un generale dovere di assistenza imposto dall’ art. 593 cp il quale trova fondamento nel principio solidaristico espresso dall’art. 2 cost. Più nel dettaglio la norma penale richiede che venga prestata “l’assistenza occorrente” e poiché il livello di assistenza occorrente è parametrato al patrimonio di scienza e di esperienza del soccorritore ne deriva che il titolo abilitativo rende i first responders qualificati per assistere (Corte di Cassazione 27/2002) e, laddove non intervengano con DAE in ipotesi di probabilità di salvezza con esso del soggetto in AC, rispondono di omissione di soccorso  con un aggravante speciale laddove dal mancato intervento derivino lesioni o la morte del soggetto passivo del reato. La capacità di valutare l’evento e di scegliere se attivarsi o meno deriva sicuramente anche dal tipo di formazione acquisita dal corso di BLSD e determina la possibilità di difesa in giudizio: per escludere il delitto di omissione di soccorso il soggetto attivo del reato dovrà dimostrare l’erronea elezione della modalità di soccorso posta in essere ovvero erronea valutazione, ancorchè colposa, della situazione di pericolo percepita (Cass. 14 Febbraio 2013 n.13310) oppure ex art. 45 cp, dovrà dimostrare che l’astensione al soccorso era giustificata dal caso fortuito ( es. malore improvviso) o cause di forza maggiore come ad es. esalazione di gas tossici capaci di mettere a rischio la propria salute o anche da speciale difficoltà ad intervenire in maniera idonea al fatto imputato.

   La formazione acquisisce un ruolo fondamentale anche all’interno delle manovre rianimatorie utilizzate dal primo soccorritore: l’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico e’ responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che e’ determinato dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in “ condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”(Decreto 18 Marzo 2011 Determinazione dei criteri e delle modalita’ di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. – G.U. Serie Generale n. 129 del 6 giugno 2011). Laddove si verifichi un esito infausto dell’ operazione di soccorso,  l’operatore, risponderà del reato di lesioni colpose o di omicidio colposo a seconda dell’evento conseguente alla sua azione salvo che dimostri di aver operato in condizioni di sicurezza e che la manovra rianimatoria posta in essere sia stata quella richiesta dal caso specifico o che il DAE non fosse funzionante. Inoltre nel caso in cui l’intervento rianimatorio sia realizzato da più persone  se si configura un reato di lesioni od omicidio colposo si applica il disposto dell’ art.  art. 113 cp per cui ciascun soccorritore laico “soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

   E’ bene ricordare che nei casi dei reati citati ordinariamente la “vittima” del reato o, in ipotesi di decesso, i parenti si costituiscono parte civile nel processo penale o instaurano un separato giudizio civile al fine di ottenere il risarcimento danno ex art. 2043 /2050/2055 cc.

Dott.ssa Eva Simola.

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[1] Come ha correttamente ritenuto il Presidente del Tribunale di Bolzano, dott. Carlo Bruccoleri, nel suo conciso e chiarissimo parere pubblicato sul “Mensile italiano di soccorso” del gennaio 2000.

[2] In età precedente l’esclusione del delitto di abusivo esercizio della professione medica in capo al personale infermieristico veniva ricavata da una interpretazione evolutiva dell’art. 10 DPR 27 Marzo 1992 e dai protocolli avanzati di rianimazione mentre per il personale viaggiante non ospedaliero il legittimo utilizzo del DAE veniva affermato con Decreto 21/09/2000 “Uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina”.

 

Pubblicato da evasimola

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