La nuova disciplina sull’acquisizione e la detenzione di armi

      Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, entrato in vigore il 14 Settembre 2018, ha introdotto importanti novità nella disciplina relativa alla acquisizione e detenzione delle armi in “Attuazione della direttiva Ue 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/Cee del Consiglio”. La disciplina in esso contenuta:·

  •  “non si applica all’acquisizione e alla detenzione di armi e munizioni appartenenti alle Forze Armate o di Polizia o ad Enti governativi, nonché di materiali di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni” (art. 1)
  • Si applica “alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva”.

Il provvedimento interviene innanzitutto sulle definizioni:

  • “ a) per “arma da fuoco” si intende “qualsiasi arma portatile a canna che espelle, e’ progettata per espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Si considera, altresì, “arma da fuoco” qualsiasi oggetto idoneo a essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un propellente combustibile se:

 1) ha l’aspetto di un’arma da fuoco e,

 2) come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato,  può essere così trasformato;

  • b) È”partedi un arma da fuoco: “ciascuna delle seguenti componenti essenziali: la canna, il telaio, il fusto, comprese le parti sia superiore sia inferiore (upper receiver e lower receiver), nonché, in relazione alle modalità di funzionamento, il carrello, il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui e’  stata classificata l’arma da fuoco sulla quale  sono installati o sono destinati ad  essere installati;
  • c) Sono “armi da fuoco camuffate” le armi fabbricate o trasformate in modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto;
  • d) È “munizione“, l’insieme della cartuccia o dei suoi componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati in un’arma da fuoco a condizione che tali componenti siano soggetti ad autorizzazione;
  • e) si qualifica come “tracciabilità“, il controllo sistematico dei passaggi di proprietà dal fabbricante all’acquirente, o, laddove consentito, della disponibilità delle armi da fuoco e delle loro parti e munizioni, per finalità di prevenzione e repressione dei reati in materia, nonché per finalità di analisi dei relativi fenomeni criminali;
  • f) si definisce “intermediario”, qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa dall’armaiolo e dai soggetti che esercitano la sola attività di trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilità di armi da fuoco, loro parti o munizioni, un’attività professionale consistente integralmente o in parte: 1) nella negoziazione o  organizzazione di transazioni dirette all’acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi da fuoco, loro parti o munizioni; 2) nell’organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro parti o munizioni all’interno del territorio nazionale o di altro Stato membro, dallo Stato italiano ad altro Stato anche terzo e viceversa o fra uno Stato membro e un altro Stato  anche terzo e viceversa;
  • g) mentre per “armaiolo” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita un’attività professionale consistente integralmente o in parte in una o più attività fra le seguenti:

          1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio, locazione, riparazione disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco o loro parti;

          2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione di munizioni.

 

     La licenza ha la durata di cinque anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza (Art. 4). Ferma restando la normativa vigente relativa ai requisiti psicofisici necessari per il rilascio ed il rinnovo dell’autorizzazione al porto di armi, l’accertamento dei medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali e dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle strutture sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero da singoli medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco o da medici militari in servizio permanente ed in attività di servizio.

     Nel permesso di porto d’armi e nel nulla osta all’acquisto (di cui all’articolo 55, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è indicato il numero massimo di munizioni di cui è consentito l’acquisto nel periodo di validità del titolo. La misura ha durata annuale ed è rinnovabile. Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell’Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni (art. 7)

 

     Modificando l’art 38 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, stabilisce che:

  • a) Chiunque detiene armi, parti di esse, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell’Arma dei carabinieri, ovvero anche per  via  telematica ai  medesimi uffici  o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia e’ altresì necessaria per i soli caricatori in grado  di contenere un  numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;
  • b) Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di  alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono  autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, e’ tenuto a presentare ogni cinque anni la  certificazione medica prevista dall’articolo 35, comma 7, secondo le modalità disciplinate con il decreto di cui all’articolo  6,  comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204.  Qualora il detentore risulti titolare di licenza d porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della stessa, se non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico,  il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate,  ai  sensi dell’articolo 39

Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni, di garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell’Unione europea,  è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico per la tracciabilità delle armi e delle munizioni.

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190