La disciplina civilistica dell’usura

L’ ordinamento conosce quattro tipi di usura:

  1. l’usura pecuniaria, collegata all’adozione di una somma di danaro dietro corrispettivo di interessi o di altri vantaggi;
  2. l’usura reale intesa come vantaggio o interesse sproporzionato a fronte della dazione di un bene mobile;
  3. l’usura soggettiva imperniata sull’approfittamento dello stato di bisogno della persona offesa -debitore (con le modifiche apportate dalla legge n. 104 del 1996 il legislatore ha eliminato dalla struttura del reato di usura (art. 644 cp) il requisito soggettivo dell’approfittamento dello stato di bisogno riducendolo alla mera circostanza aggravante).
  4. l’usura oggettiva connessa esclusivamente al superamento del tasso soglia consentito.

L’usura è innanzitutto un delitto: l’art Art. 644. Cp  punisce:

      ” Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.
La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà:
1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione finanziaria mobiliare;
2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari;
3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno;
4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale;
5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione.
Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento dei danni
.

  Dalla lettura dell’articolo 644 cp emerge che l’interesse è usurario se:

  • il tasso pattuito è superiore al tasso soglia stabilito dalla legge, il quale è individuato trimestralmente dal ministero dell’economia sentita la Banca d’Italia.
  • Anche se il tasso pattuito è inferiore al tasso soglia purché
  1. gli interessi risultino sproporzionati avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso   medio praticato per operazioni simili
  2. e chi li ha promessi si trovi in condizioni di difficoltà economico finanziaria
  • a prescindere dalla natura, corrispettiva o moratoria dell’interesse stesso (cass. 350/13)

La previsione di un tasso soglia mostra l’intenzione del legislatore di accogliere una concezione oggettiva di usura. Lo strumento primario di repressione dell’usura, nel codice civile è l’articolo 1815 comma 2 applicabile, in via estensiva, anche ai contratti di finanziamento diversi dal mutuo. Laddove la norma in esame non possa trovare applicazione rimangono assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 1448  cc (rescissione per lesione):

  1. il mutuo avente ad oggetto beni fungibili diversi dal denaro;
  2. L’usura pecuniaria in cui vantaggio conseguito non siano interessi;
  3. tutti i casi residuali di usura reale.

In giurisprudenza è sorto un contrasto interpretativo circa l’ammissibilità e la rilevanza della c.d. “usura sopravvenuta”, cioè dell’ipotesi in cui il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, risolto dalle SSUU nel 2017 “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 19/10/2017 n° 24675)

 

Giurisprudenza

  • Usura ed estorsione: la Cassazione precisa i confini, Cassazione penale, sez. II, sentenza 18 settembre 2019, n. 38551.
  • Cassazione civile, SS.UU, sentenza 20 giugno 2018 n° 16303.

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Pubblicato da evasimola

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