Impresa societaria

    Le società sono “ organizzazioni di persone e di mezzi create dall’autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva” (Campobasso) e, come tale rappresentano una categoria del genus più ampio delle “imprese collettive” “sicchè ad esse, senza distinzione alcuna, deve intendersi riferita, ai fini previsti dall’articolo 10 legge fallimentare, l’espressione impresa collettiva ivi contenuta” (Cass. Civ. n. 20394/14).

I modelli di società, previsti dall’ordinamento, sono accomunati da un minimo comune denominatore rappresentato dalla nozione del contratto di società fissata dall’articolo 2247 cc “ con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. La disposizione in esame non fornisce una nozione di società bensì descrive gli elementi del contratto di società ovvero gli elementi che l’ impresa collettiva deve possedere per poter essere classificata come societaria:

  • pluralità delle parti (sebbene per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata detto requisito non rappresenti più aspetto essenziale dal momento che è ammissibile in detti tipi societari la partecipazione di un unico socio al capitale sociale);
  • conferimento di beni o servizi (anche una prestazione di attività personale può costituire oggetto di conferimento in società (Cass. Civ. 1169/79);
  • esercizio in comune di un’attività economica (in pratica, con il contratto, viene data vita ad un’organizzazione di persone e mezzi di una futura attività economica)
  • allo scopo di dividerne gli utili. “ Nella nozione di società di cui all’articolo 2247 cc il concetto di utile comprende, oltre al diretto incremento pecuniario, qualsiasi utilità economica, consistente sia in un risparmio di spesa, sia in un altro vantaggio patrimoniale realizzabile mediante l’attività sociale; ne l’espressione “divisione degli utili” deve essere intesa letteralmente, nel senso cioè che il risultato economico debba essere prima acquisito dalla società e poi distribuito tre soci essendo ben possibile, invece, che questi ricavino il vantaggio derivante dall’attività sociale direttamente e non per il tramite della società” (Cass. 4558/79). (L’utile rappresenta l’elemento, lo scopo che distingue le società di capitali rispetto alle società cooperative e mutue assicuratrici e consorzi).

In definitiva, con la stipulazione del contratto di società, le parti contraenti diventano soci, acquistano la titolarità di situazioni soggettive sia attive che passive distinguibili in due grandi categorie:

  1. diritti amministrativi ovvero diritti che consentono al titolare di poter partecipare individualmente all’attività comune (come ad esempio il diritto di voto).
  2. diritti patrimoniali aventi ad oggetto la partecipazione individuale ai risultati dell’attività comune durante la vita della società e nella fase di liquidazione al momento dello scioglimento (come ad esempio il diritto agli utili).

 

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Pubblicato da evasimola

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