Il procedimento di iscrizione al RUNTS

        Il procedimento di iscrizione al RUNTS, quale procedimento ad istanza di parte, prende avvio dalla presentazione della domanda effettuata rispettivamente ai sensi dell’articolo 47 o dell’articolo 22 del Codice.

     a) presentazione della domanda ai sensi dell’articolo 47 del Codice (cfr. anche art. 8 del D.M. n. 106/2020):  la presentazione è effettuata dal legale rappresentante dell’ente oppure, su delega di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce. In relazione a quest’ultima ipotesi la circolare n 9/22 ricorda, come espresso nella nota Direzione n. 18224 del 30.11.2021, al paragrafo C2, che la funzione di rappresentanza dei propri aderenti presso le pubbliche amministrazioni – che costituisce una peculiarità della rete associativa – può essere svolta anche a livello decentrato per il tramite del rappresentante legale dell’articolazione territoriale di riferimento, che quindi può presentare la richiesta di iscrizione al RUNTS in nome e per conto dell’ente aderente.

   b)   presentazione della domanda ai sensi all’articolo 22 del Codice e cioè presentazione da parte di:

  a) enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto privato (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 16 del D.M. n. 106/2020);

b) enti già dotati di personalità giuridica che intendono acquisire la qualifica di ETS (articolo 22, comma 1 -bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020);

c) enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendono acquisirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendono, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica (articolo 22, comma 1 del Codice; articolo 18 del D.M. n. 106/2020).

    Nei casi sopra individuati, la presentazione dell’istanza compete esclusivamente al notaio, con l’unica eccezione dell’ipotesi contenuta nell’articolo 22, comma 3 del Codice.

   Nei casi di cui all’art. 22, co 1 bis CTS (enti già dotati di personalità giuridica), per effetto del provvedimento di iscrizione al RUNTS si determina, per tutto il periodo di mantenimento dell’iscrizione la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di provenienza e conseguentemente l’inapplicabilità delle disposizioni del DPR n. 361/2000.

    Come esplicitato nella relazione governativa di accompagnamento al d.lgs. n. 105/2018 Codice del Terzo settore la disposizione è stata inserita al fine di evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore:

  • nei registri delle persone giuridiche
  • e nel Registro unico nazionale del terzo settore.

   Per gli enti che si iscrivono nel Registro unico nazionale del terzo settore se già iscritti nei registri delle persone giuridiche in caso di cancellazione dal RUNTS si riprende la pregressa iscrizione, evitando in tal modo la perdita della personalità giuridica precedentemente acquisita dall’ente sulla base del D.P.R. n. 361/2000.

   Da quanto detto emerge che “la più evidente differenza tra l’iscrizione di cui all’articolo 22 e quella di cui all’articolo 47 risiede nel fatto che solo nel primo caso l’ente che ne sia privo potrà acquisire, quale effetto ulteriore dell’iscrizione nel RUNTS, la personalità giuridica. Si tratta di una modalità semplificata – attuativa del criterio direttivo contenuto nell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge n. 106/2016 – che trova la propria ragione nel “favor” del legislatore nei confronti degli ETS; la personalità giuridica, con l’effetto dell’autonomia patrimoniale perfetta e della responsabilità giuridica limitata che produce (articolo 22, ultimo comma) è strumentale ad un più agevole svolgimento delle attività di interesse generale dell’ente e al miglior perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Deve sottolinearsi, nel procedimento di iscrizione ex art. 22 del Codice, il ruolo peculiare svolto dal notaio, al quale compete in via esclusiva, antecedentemente alla presentazione dell’istanza, la verifica circa “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del … Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore”. Si evidenzia infatti la necessità che il notaio verifichi che l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.). La selezione della sezione dove l’ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un’operazione meramente meccanica, ma piuttosto essa costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l‘effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme: che, ad esempio, le regolazioni organizzative contenute nello statuto di un ente che intende ottenere la qualificazione specifica – di ODV, di APS, di Ente filantropico costituito in forma associativa o la qualificazione di “semplice” associazione del Terzo settore – siano conformi alle previsioni codicistiche. Si pensi in particolare a quelle riguardanti le modalità di costituzione, i compiti e il funzionamento degli organi sociali, i requisiti di accesso, le caratteristiche di democraticità, di uguaglianza tra gli associati, l’elettività delle cariche sociali, i diritti e i doveri degli associati, le garanzie nei confronti di questi ultimi, la corretta individuazione statutaria delle attività di interesse generale che l’ente potrà svolgere, la determinatezza dell’oggetto sociale. Tali aspetti sono particolarmente rilevanti in quanto differenziano un ETS da un qualunque ente del libro I del Codice civile che si proponga di acquisire la personalità giuridica, secondo la via tradizionale di cui al D.P.R. n. 361/2000. Ulteriore oggetto della verifica del notaio è la sussistenza del patrimonio minimo. Anche con riguardo a quest’ultimo aspetto va evidenziato il differente regime giuridico introdotto dal Codice rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del D.P.R. n. 361/2000: difatti, mentre quest’ultima disposizione reca il concetto di “adeguatezza del patrimonio” rispetto alla realizzazione dello scopo individuato nell’atto costitutivo/statuto, rimettendone la valutazione alla discrezionalità della P.A. competente, l’articolo 22 del Codice introduce il diverso concetto di “patrimonio minimo”, il cui livello di sufficienza è predefinito dal legislatore nella misura fissata dal comma 4 (15.000 euro per le associazioni; 30.000 euro per le fondazioni). La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata. Gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione. Principale conseguenza di siffatta configurazione del ruolo del notaio è il necessario riposizionamento dei poteri istruttori in capo all’Ufficio del RUNTS. Difatti, nell’ipotesi di istanza presentata ai sensi dell’articolo 47 del Codice, l’ufficio del RUNTS, come previsto dall’articolo 9, comma 3 del D.M. n. 106/2020, accerterà in primo luogo la regolarità formale dell’istanza, ovvero la presenza dei dati e delle informazioni necessarie nonché la completezza e correttezza della documentazione allegata. Successivamente, dovrà accertare, sotto il profilo di legittimità, la sussistenza delle condizioni previste dal Codice ai fini dell’iscrizione: la conformità delle regole statutarie dell’ente alle norme inderogabili del Codice e la rispondenza delle caratteristiche dell’ente alla sezione nella quale si richiede l’iscrizione. Si precisa che in ogni caso l’istruttoria deve consistere in una verifica della sussistenza delle condizioni previste dal Codice (art. 47, comma 2 del Codice): tale formulazione esclude che l’istruttore faccia ricorso alla discrezionalità amministrativa, in quanto il procedimento deve mantenersi entro i confini dell’attività di accertamento. Nell’esercizio dell’attività istruttoria si fa rinvio alla disamina sviluppata nella circolare n.20/2018, ai fini dell’individuazione dei contenuti statutari minimi che dovranno risultare conformi o comunque non contrari alle norme imperative del Codice”.

 

 

 

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Pubblicato da evasimola

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