Il principio processuale della “ragione più liquida”

     Negli ultimi anni si è affermato, in giurisprudenza, un nuovo principio detto della “ragione più liquida” non espressamente codificato da nessuna norma ma legittimato dall’esigenza di giustizia sociale e ragionevole durata del processo prevista dall’articolo 111 costituzione (Trib Milano, sez V , sent. 19/07/2016).  In estrema sintesi il cosiddetto principio della ragione più liquida si sostanzia nel fatto che il quesito che il giudice deve risolvere nel processo è se, al momento della decisione, sussiste o meno  il diritto fatto valere sìcché può accogliere o  rigettare la domanda sulla base della motivazione che prima delle altre lo conduce alla soluzione del quesito indicato, sostituendo il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare di cui all’articolo 276 cpc (ad esempio: l’intervenuta prescrizione del diritto dedotto in giudizio).

“E’ principio costante nella giurisprudenza della Corte che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” – desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Cass. S.U. n. 9936 del 2014). In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 12002 del 2014 e n. 11458 del 2018)” .(Sentenza Cassazione Civile n. 3813 del 08/02/2019)

 

“Il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell”impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell”ordine delle questioni da trattare, di cui all”art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall”art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così v. anche Cass. 22/01/2015 n 1113; 28/5/2014, n. 12002).

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