Il principio di uguaglianza

Art. 3 Costituzione

Tutti cittadini hanno pari dignità sociale sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese.

 

       Il principio di uguaglianza formale, contenuto nel primo comma, implica l’obbligo per il Legislatore (Parlamento e Consigli Regionali) di disporre con norme generali e astratte cioè regole non riferibili a casi concreti presenti, passati o futuri ma situazioni “tipo” applicabili a tutti o a determinate categorie di soggetti ma mai alla singola persona (Si pensi alla norma che punisce l’omicidio: punisce l’omicidio non l’omicidio di Tizio). Ecco perché le norme eccezionali o speciali sono illegittime se non giustificate dalla ragionevolezza della scelta cioè dalla congruità dell’elemento di differenziazione (es : gli studenti del quarto e quinto anno di scuola superiore devono pagare le tasse scolastiche, lo studente del quarto e quinto anno in possesso di un ISEE pari o inferiore a 15. 748,79 euro è esonerato totalmente dal pagamento delle tasse scolastiche; è corretto differenziare tra chi può e chi non può pagare le tasse scolastiche in base al reddito al fine di garantire il diritto allo studio anche a chi vive in una famiglia a basso reddito). È bene chiarire che anche una norma generale può essere irragionevole e quindi violare il disposto dell’articolo tre Costituzione (esempio “di scuola”: chi ruba in Italia è punito con la reclusione da sei a tre anni, chi ruba in una regione è punito con la multa da 10 a € 200, la differenziazione tra le due norme generali e astratte è irragionevole perché non ha nessun fondamento logico).

      L’organo chiamato a verificare il rispetto del principio di eguaglianza (e quindi della ragionevolezza delle norme) è la Corte Costituzionale. Il giudizio di legittimità costituzionale ha una struttura binaria: mette in relazione fra loro la norma di legge di cui si assume la illegittimità costituzionale e la norma costituzionale che si assume violata (che è il parametro). Il giudizio di uguaglianza invece ha una struttura ternaria: il parametro delle due norme a confronto è l’articolo 3 cioè il principio di uguaglianza.

       Il principio di uguaglianza formale si impone, oltre che al legislatore, anche ai pubblici funzionari, sui quali incombe l’obbligo di essere imparziali nei confronti di tutti gli amministrati (articolo 98).

    La creazione di effettive condizioni di uguaglianza tra i cittadini, a prescindere dalla loro condizione economica e sociale (eguaglianza sostanziale) è affermata nel secondo comma dell’articolo 3 e costituisce il fondamento delle successive norme costituzionali dirette ad attribuire una tutela privilegiata alle categorie ritenute economicamente e socialmente deboli.

      La costituzione italiana infatti, ispirata ai principi dello Stato sociale, riconosce i diritti sociali (come l’articolo 32,34, 36, 37 eccetera) consapevole che non esiste una situazione di uguaglianza tra gli individui per cui è compito dello Stato rimuovere gli ostacoli che, di fatto la limitano.

    Anche se l’articolo 3 fa riferimento ai soli cittadini e pacificamente riconosciuta l’operatività del principio di uguaglianza anche rispetto agli apolidi e agli stranieri.

Pubblicato da evasimola

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