Il principio di legalità: parte I


Ar. 25 Cost

    Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art.102].

   Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

   Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].

 

  1. Analisi del primo comma

Il giudice naturale è quello previsto dalla legge, sulla base di criteri previgenti e oggettivi rispetto alla questione insorta, al fine di garantire l’assoluto equilibrio di giudizio.

 

  1. secondo comma e terzo comma

L’art. 25, co. 2, Cost. stabilisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”; il terzo comma invece afferma che “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”.

    Questi due commi devono essere studiati insieme all’art 1 e 199 cp

    Art. 1 Reati e pene: disposizione espressa di legge.

    Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite (Cost. 25; c.p. 2, 13, 40, 42, 85, 199)

    Art.199 . Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza [c.p. 215] che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti [Cost. 25; c.p. 49, 202] 

 

    Inoltre la legge n. 689 del 1981 ha istituito l’illecito amministrativo e attuato il processo di depenalizzazione: molti reati che fino a quel momento erano puniti con l’ammenda oggi sono sanzionati con la sola pena pecuniaria. L’illecito amministrativo è modellato sulla struttura del reato e pertanto l’art. 1 di detta legge afferma il principio di legalità

Art. 1.Principio di legalita’  Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se  non in forza  di  una legge  che sia  entrata in  vigore  prima  della commissione della violazione.   Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.

(Esempi di sanzione amministrativa si trovano nel codice della strada)

      Definizione e funzione del principio di legalità

       Il principio di legalità esprime il divieto di punire un determinato fatto in assenza di una legge preesistente che lo prevede come reato e ne stabilisce la relativa sanzione, in sostanza poiché si tratta di incidere sulla libertà personale l’unica fonte abilitata a intervenire in materia è la legge in quanto atto che promana dal Parlamento quale organo che esprime la sovranità popolare attraverso il processo di formazione delle leggi e la dialettica tra maggioranza e minoranza. La sua funzione è quella di garantire la libertà del singolo attraverso la sottrazione della competenza penale al potere esecutivo e potere giudiziario.X

     (Brevemente si ricorda che il principio di legalità è contenuto a livello sovranazionale dall’articolo 1, co. 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, dall’articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 49  della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali).

    Legalità formale e sostanziale

    Il principio di legalità formale afferma che deve ritenersi reato un fatto previsto dalla legge come tale anche se socialmente non più avvertito in tali termini, viceversa, deve considerarsi lecito il comportamento non criminalizzato dal legislatore anche se la coscienza sociale ne percepisce la portata criminosa. A tale concezione formale del principio di legalità si contrappone una nozione sostanziale in forza della quale si considerano reati  e devono essere puniti con pene adeguate tutti quei fatti socialmente pericolosi a prescindere da una diretta previsione incriminatrice dovendosi considerare reato tutto ciò che è ritenuto antisociale. (detto altrimenti la nozione sostanziale afferma che ciò che imprime il carattere di reato d’un fatto non è la sua previsione legislativa bensì la percezione della sua antisocialità da parte dei consociati).

    Entrambe le concezioni hanno pregi e difetti. Quanto alla concezione formale essa garantisce una maggiore certezza d’uguaglianza ma dall’altro può creare pericolose fratture tra criminalità legale e criminalità reale e ostacolare così un efficiente difesa contro il crimine nonché assecondare l’arbitrio del legislatore.

    Quanto alla concezione sostanziale essa permette l’adeguamento del diritto penale al mutare della realtà che avviene in maniera automatica senza dover attendere i tempi dell’intervento legislativo ma dall’altro finisce anche per sacrificare la certezza del diritto dando adito ad arbitrarie discriminazioni in quanto apre l’ordinamento a fattori extralegali (quali ad esempio il sentimento popolare), il cui contenuto spesso sfugge ad una conoscenza obiettiva ed è capace di ricevere i più disperati contenuti voluti dal giudice.

     Da una lettura sistematica della costituzione italiana emerge una concezione di reato mista cioè formale e sostanziale. Se, infatti, l’articolo 25 co. 2 della Costituzione si riferisce alla legge come fonte della normazione penale in modo da aderire ad una concezione formale del principio di legalità, l’articolo 13 che tutela la libertà personale induce a ritenere che l’irrogazione di una sanzione penale sia consentita solo quale reazione ad un fatto offensivo di beni costituzionalmente garantiti in tal modo imponendo al legislatore di poter utilizzare nella leggi valori le finalità espresse dalla carta fondamentale.

…. (continua)

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Pubblicato da evasimola

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