Il minore e l’equità processuale

L’equità processuale è predisposta appositamente per il minore “sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato” (art. 40 § 1 CRC) e caratterizza l’intero arco procedimentale.

Il concetto di “equità” (fairness) è delimitato con le parole della Grande Camera della Corte Europea nella sentenza 16 Dicembre 1999, T. c Regno Unito che da un lato reputa essenziale che il minorenne sia trattato in maniera conforme alla sua condizione (età, maturità, capacità intellettuali ed emozionali), dall’altro auspica il ricorso ad una serie di misure volte alla comprensione effettiva del procedimento. Un caso importante sono i ricorsi n. 24724/94 e n. 24888/94, riguardanti il processo penale celebrato nei confronti di due bambini di dieci anni, i quali avevano commesso assieme l’omicidio di un bambino di 3 anni. Tra le lamentele portate dai ricorrenti, ai sensi dell’articolo 6, rientra la modalità non equa con la quale si è svolto il processo: la loro età e il grado di maturità hanno impedito una partecipazione efficace alla propria difesa. La Corte europea ha sottolinea to come uno Stato, nel momento in cui è chiamato a processare un minore, deve tenere pienamente conto dell’età, del livello di maturità e capacità intellettuali ed emotive e deve attivarsi in modo da promuovere la capacità del minore di comprendere il procedimento e di prendervi parte.

In altri casi (Timergaliyev c. Russia, n. 40631/02 e casi antecedenti citati nello stesso ricorso, S.C. c. Regno Unito n. 60958/00), la Corte specifica che per partecipazione effettiva al procedimento si intende che l’accusato deve essere posto nella condizione di comprendere la natura del processo e cosa comporterà per lui, incluso il significato di ogni pena che potrebbe essere comminata. Significa inoltre che l’imputato deve essere in grado di seguire quello che viene detto dai testimoni e di spiegare ai propri difensori la sua versione degli eventi, evidenziare le dichiarazioni con le quali è in disaccordo e portare a conoscenza della Corte ogni fatto utile ai fini della propria difesa .

 In questa sentenza si coglie l’eco del §14.2 Regole di Pechino per il quale la “procedura seguita deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi e di esprimersi liberamente”.  Attraverso queste modalità si vuole “preservare le potenzialità di sviluppo del minore” (COM(2013)822 def. e doc 15272/15). In concreto questo scopo si ottiene esaminando la causa “senza indugio” (art. 40 § 2 lett. B CRC) in ossequio al principio di “urgenza “(art 13 COM(2013)822 def. e doc 15272/15; Linee Guida de Consiglio dell’Europa, IV, punto 50) in presenza di un personale (ai sensi delle Linee guida include autorità giudiziarie, funzionari di polizia, personale penitenziario) in possesso di competenze pedagogiche e a sfondo psicologico in grado di comunicare con minori versanti in situazioni di particolare vulnerabilità (art. 19 COM(2013)822 def. e doc 15272/15; art 40 § 2 e3 CRC)

Pubblicato da evasimola

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