Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale: parte I

 Questione giuridica: nel caso di resistenza posta in essere nei riguardi di più pubblici ufficiali nel medesimo contesto fattuale è configurabile un unico reato o una pluralità di reati?

   Art. 337 cp Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale [c.p. 357] o ad un incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni [c.p. 29, 32; c.p.p. 7].

Introduzione: elementi costitutivi del reato.

     Il bene giuridico specificamente tutelato dalla disposizione ora trascritta, per opinione dottrinale consolidata, ha natura plurioffensiva, atteso che il legislatore ha voluto tutelare da un lato la libertà d’azione e determinazione del pubblico ufficiale e, dall’altro, il corretto funzionamento dell’attività della pubblica amministrazione, da valutarsi quest’ultimo con riferimento ai principi di buon andamento imparzialità contemplati dall’articolo 97 costituzione: in questo senso la corte Costituzionale ha affermato che “nel reato di resistenza non viene in preminente considerazione il diritto personale del cittadino investito di pubblica funzione al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto dovere della stessa pubblica amministrazione di non subire intralci nell’assolvimento dei suoi compiti, sicché il maggior livello della sanzione minima non è rivolta punire la violazione di una privilegiata posizione personale connessa ad una ormai tramontata configurazione dei rapporti tra pubblici ufficiali cittadini, ma la maggior offesa recata alla pubblica amministrazione da una condotta volta ad impedire con violenza o minaccia l’attuazione della sua volontà (corte costituzionale 27 dicembre 1996 n 425) ciò significa, come osserva la dottrina, che la tutela del bene individuale “libertà morale” del pubblico agente è soltanto strumentale rispetto alla tutela del bene collettivo istituzionale di “regolarità dall’attività funzionale”.

    Soggetto attivo può essere chiunque, trattasi quindi di un reato comune;

  Soggetto passivo del reato è il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio e, a questi, si possono aggiungere anche coloro che su richiesta, prestino assistenza ai pubblici ufficiali. È importante sottolineare che gli ufficiali e agenti della polizia di Stato, nonché gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono considerati in servizio permanente con ciò significando che non cessano dalla loro qualifica di pubblici ufficiali anche quando sono liberi dal servizio, essendo anche in tali circostanze tenuti ad esercitare le proprie funzioni ove si verificano i presupposti di legge (Cass. Sez. VI 3/3/2003 n. 9691; Cass. Sez VI, 12/12/2004 n. 52005).

   La condotta incriminata consiste nel porre in essere atti di violenza o minaccia (art. 336 cp). Dalla lettura della norma emerge, in maniera inequivocabile, che l’atto d’ufficio del servizio deve essere in esecuzione e non deve essere terminato. Infatti l’utilizzazione normativa dell’avverbio “mentre” denota la necessaria contestualità tra la resistenza all’attività del pubblico funzionario. In questo senso la S.C ha affermato che “ non integra il reato di cui all’articolo 337 cp la reazione minacciosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale dopo che questi abbia già svolto all’atto del proprio ufficio e senza dunque, la finalità di opporvisi” (Cass. Sez VI, 2 marzo 2011 n. 249582)

   Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza consiste in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera concreta ed efficace all’atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo (Cassazione pen, 20 maggio 2015, n. 25265). “Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale è integrato anche dalla violenza cosidetta impropria, che pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente nell’esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola; pertanto solamente la resistenza passiva come mancanza di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa (nella fattispecie l’inottemperanza all’intimazione dell’alt da parte dei carabinieri aveva causato un inseguimento con concreto pericolo per l’integrità degli utenti della strada (Cass. Pen. 7 novembre 2017 n.57222; in senso conforme: “In tema di resistenza a pubblico ufficiale l’elemento materiale della violenza è integrato anche dalla condotta di chi si dia alla fuga alla guida di un’auto, non limitandosi a cercare di sfuggire all’inseguimento ma creando deliberatamente un pericolo per l’incolumità personale degli agenti inseguitori e gli altri utenti della strada (Cass pen. 19 maggio 2015, n. 20936). Si precisa che ai fini della configurabilità del reato non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale essendo sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce nel mero atteggiamento di resistenza passiva. Ad esempio la S.C ha escluso la sussistenza del reato in quanto “la violenta reazione dell’arrestato era avvenuta all’atto dell’invito opposto di sporgere querela, dopo l’esito negativo degli accertamenti effettuati in ordine alla denunciata aggressione sui danni, tale manifestazione non aveva realizzato alcuna finalità oppositiva all’attività d’ufficio delle forze dell’ordine, trattandosi di una reazione forse eccessiva, quindi punibile, ma non legittimamente l’arresto, in quanto successiva all’intervento ormai concluso dei pubblici ufficiali” (Cass. Pen  11 dicembre 2014 n. 932).

   Il delitto è configurabile anche in forma omissiva ove tale omissione risulti certamente volta a non rimuovere l’impedimento all’azione dei pubblici ufficiali caratterizzato dalla violenza o minaccia; nella specie l’imputato nell’ambito di una perquisizione aveva liberato comunque lasciato libero il proprio cane, rotto qua e là per impedire agli agenti l’accesso all’alloggio ( Cass pen 16 gennaio 2014 numero 51 47).

    Quanto alla minaccia il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato oltre che da comportamenti esplicitamente minatori, anche da una condotta ingiuriosa nei confronti del soggetto passivo,” quando essa, lungi dal rappresentare l’espressione di uno sfogo verbale fine a se stesso, somma modalità tali da rivelare la volontà di frapporre ostacoli, mediante la sequenza di espressioni ingiuriose, allo svolgimento dell’atto d’ufficio” (Cass pen 18 febbraio 2014 n. 13391). Ad esempio integra il reato alla condotta dell’imputato che con fare minaccioso si rivolgeva all’ausiliare del traffico strappandogli di mano la penna con cui stava compilando l’avviso di contestazione da lasciare sul parabrezza della vettura in sosta vietata  (Cass pen 14 dicembre n. 10885). In estrema sintesi: le espressioni di minaccia devono rilevare la volontà di impedire lo svolgimento dell’attività d’ufficio e non una forma di contestazione della predetta attività (Cass pen. 14 luglio 2015 n. 33219)

  Ne deriva che la violenza o minaccia deve risultare un mezzo potenzialmente idoneo ad opporsi all’atto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio sta compiendo.

    L’elemento soggettivo. È richiesto il dolo specifico che si concreta nella coscienza della volontà di usare la violenza alla minaccia al fine di ostacolare l’attività pertinente al pubblico ufficio nel servizio in atto“ mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto presi di mira dall’agente (cass. Pen 17 settembre 2014 n. 38786). Pertanto “non è configurabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale per carenza dell’elemento intenzionale quando la violenza subita dal pubblico ufficiale sia frutto di condotta meramente colposa” (Cass. Pen 11 luglio 2017 n. 38786).

   Ad esempio un tifoso è stato ritenuto responsabile del suddetto delitto in quanto durante una partita di calcio, lanciando sassi contro la tifoseria avversaria, aveva colpito alcuni agenti di polizia in abito borghese presenti sul posto, i quali si erano frapposti fra i due gruppi antagonisti allo scopo di impedire le violenze (Cass. sez VI 16 aprile 2004, n. 228609)

   Il momento consumativo. Si realizza nel tempo e nel luogo in cui si è verificata la violenza o la minaccia.

   Istituti processuali: competenza tribunale monocratico; procedibilità d’ufficio, arresto facoltativo, fermo non consentito, citazione diretta a giudizio

(… continua)

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Pubblicato da evasimola

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