I delitti dei colletti bianchi

(24/03/2016)

   La cd < Action based manipulation >, consiste nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici: se l’aggiotaggio simulativo si esprime in una condotta di per sé definita in una rappresentazione difforme dalla realtà meno chiara appare la modalità dell’aggiotaggio < altrimenti artificioso > < trattandosi di una condotta obiettivamente inespressiva di significato, rimessa all’accertamento e alla valutazione dell’elemento soggettivo[1] >. L’ampiezza della formulazione utilizzata dal legislatore è finalizzata ad adattarsi all’ evoluzione dei comportamenti fraudolenti degli operatori del mercato nonché ad evitare che un singolo comportamento possa risultare non punibile in quanto non specificamente regolato.

   L’aggiotaggio manipolativo impegna l’interprete nell’analisi della manipolazione della realtà attraverso o negozi simulati o altre condotte capaci di incidere nel meccanismo di formazione dei prezzi e non riconducibili ne a prassi di mercato ammesse ne tanto meno a ordinarie metodologie speculative.

   Le condotte che possono integrare ipotesi di aggiotaggio manipolativo sono teoricamente < infinite[2] >; alcuni esempi possono essere tratti l’art. 1 n. 2 direttiva MAD come ad es. il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette. Le ipotesi di pratiche manipolative elaborate dal CESR [3] sono state riprodotte ad integrazione dell’art. 43 Rm: gli esempi proposti ad eccezione di quelli desunti da fonti comunitarie che rimettono agli Stati nazionali la qualificazione in termini di illeciti penali o amministrativi, si riferiscono espressamente al solo illecito amministrativo, come indicato nell’art. 43 RM e nel testo della Comunicazione Consob DME/5078692 del 29.11.2005. In data 30 aprile 2010 la Consob ha adottato una comunicazione (DME/10039224 del 30-4-2010[4]) in tema di manipolazione del mercato di tipo operativo (art. 187 ter), fornendo agli operatori indicazioni aggiuntive sull’applicazione di tale disciplina. La comunicazione risponde all’obiettivo di evidenziare alcuni comportamenti che la Consob ritiene rientrino tra gli illeciti, con particolare riferimento alla casistica del < Placing orders with nointention of executing them > (Inserimento di ordini nel mercato senza l’intenzione di eseguirli) in fase di pre-asta. Il Regolamento UE  n 594/2’14 ha previsto l ’estensione della definizione di manipolazione del mercato anche agli ordini di negoziazione effettuati attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza anche se < gli esempi forniti non sono da considerare esaustivi e non tendono a suggerire che le stesse strategie attuate con altri mezzi non siano>  (art. 12, comma 2, lett. C).  Da ultimo la direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, introduce la disciplina delle sanzioni penali  ed impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per punirei market abuses, l’istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo a commettere tali reati prevedendo anche la responsabilità penale sia estesa anche alle persone giuridiche e rileva, ad es, come <  I prezzi di numerosi strumenti finanziari sono fissati con riferimento a indici di riferimento (benchmarks). La manipolazione o tentata manipolazione degli indici di riferimento, compresi i tassi dei prestiti interbancari, può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite consistenti per gli investitori oppure distorsioni nell’economia reale >. Dottssa. Eva Simola

   Per saperne di più vi invito alla lettura dell ebook: “Le fattispecie di “manipolazione di mercato”: Area normativa e giurisprudenziale della frode collettiva dei colletti bianchi” (2016) che trovate su Amazon. it

(Aggiornato al 2016).

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[1] Cassazione penale, sez. V, 20 gennaio 2009 , n. 2063

[2] Trib. Milano ufficio del GIP, sentenza 14 Novembre 2005, in Foro ambrosiano 2005, 330.

[3] CESR/04-505b

Pubblicato da evasimola

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