Droni e terrorismo

      I droni sono definiti dall’ENAC mezzi aerei a pilotaggio remoto (SAPR) in base alla definizione contenuta nell’art  743 del Codice della Navigazione nel quale si legge che : “Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia”. Ne consegue che i SAPR sono aeromobili e pertanto devono essere regolamentati dall’ENAC per consentire lo svolgimento delle loro operazioni in sicurezza.

      L’ 11 giugno 2019 la Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (EU) 2019/945 che stabilisce le regole per l’immissione nel mercato dei SAPR e il relativo Regolamento di esecuzione (EU) 2019/947 che definisce le regole applicabili alle operazioni dei SAPR, ai piloti e agli operatori. Tali regolamenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2019 e diverranno applicabili dal 1° luglio 2020. Allo scopo di facilitare la transizione del settore dalla normativa nazionale a quella comunitaria, l’ENAC ha pubblicato l’11 novembre 2019 la terza edizione del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto allo scopo di anticipare alcuni requisiti derivanti dai Regolamenti europei, quali la registrazione dell’operatore di droni e l’obbligo di  marcatura del singolo drone. In aggiunta viene identificata la piattaforma D-Flight quale infrastruttura tecnologica per la fornitura dei servizi relativi alla registrazione, all’identificazione, alla pubblicazione delle informazioni sulle zone geografiche applicabili ai SAPR e per la presentazione della dichiarazione da parte degli operatori L’ultima versione del regolamento è scaricabile dalla pagina  : https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2019-Nov/Regolamento_Mezzi_Aerei_a_Pilotaggio_Remoto_Ed_3_11112019.pdf

      All’interno del regolamento dell’ENAC, riguardante l’impiego dei mezzi aerei di pilotaggio remoto, si distingue tra droni per operazioni specializzate e aereomodelli (art. 5 Regolamento: Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato esclusivamente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi). In quest’ultima classe si collocano la maggior parte dei droni venduti sul nostro territorio. Per questi le regole sono chiare quanto semplici: gli aereomodelli non devono creare rischi per le persone, non devono interferire con altri mezzi; non devono volare a più di 70 m di quota e a più di 200 metri dal pilota; devono sempre volare a vista e dunque chi ha i comandi deve sempre essere in contatto visivo con il proprio drone; gli aereomodelli non possono sorvolare aree urbane, zone con traffico stradale, e le aree nella prossimità degli aeroporti. Resta fermo il fatto che, al di là di puntuali precisi rilievi del regolamento la sua messa in gioco è tuttora di complessa attuazione: un punto dolente è sicuramente il fatto che i droni non hanno una targa e quindi si rende difficile la ricerca, l’attribuzione di responsabilità in caso di incidente o di violazione di regolamento inoltre con un costo totale (in termini di materiali) di meno di € 150 si può acquistare una scheda Arduino, quattro motori, una scheda gps e una scheda per il controllo remoto, una batteria e una stampante 3D per modellare la struttura che ospita i componenti e costruire le eliche con ciò implicando che in caso di incidente con un drone autocostruito sarebbe ancora più difficile attribuire le eventuali responsabilità al proprietario del veicolo, a meno che non lo si colga in flagranza con il suo radiocomando o il suo cellulare in bella vista a 100 m dal crimine, in quanto il materiale utilizzato per la costruzione dell’aereomodello essendo di libera vendita non è  tracciabile.

     I crimini che potenzialmente si possono commettere sono: l’intrusione in una zona di divieto di sorvolo e accesso, oppure la registrazione di immagini che possono essere passibili di denuncia per violazione della privacy. Vi è anche la possibilità che il pilota possa perdere il controllo del suo drone causando così un incidente con altri mezzi aerei, stradali o semplicemente cadendo, senza più controllo, su cavi dell’alta tensione o peggio in testa ad un passante. Stiamo parlando di situazioni dovute a colpa (elemento soggettivo del reato) ma si deve anche considerare che i droni possono essere usati per fini terroristici coinvolgendo il tema del dolo (elemento soggettivo del reato). I droni, infatti, sia quelli più evoluti e professionali sia quelli auto costruiti,  possono trasportare oggetti. Ne consegue che non sarebbe difficile sistemare una bomba a bordo di un drone che ha memorizzato il proprio percorso e può attuarlo senza nessun intervento umano. Per impedire la consegna della bomba tramite drone si possono usare, ad esempio i  jammer (cioè generatori di rumore bianco che vanno a disturbare tutte le comunicazioni in radiofrequenza) utilizzati, ormai da decenni, nelle prossimità di eventi che coinvolgono personaggi di spicco della politica internazionale in quanto sono capaci di detonare un EMP, un impulso elettromagnetico.

(immagine web)

 

 

Pubblicato da evasimola

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