delitti contro la PA e fatti di particolare tenuità

Circostanza attenuante per i fatti di particolare tenuità

Art. 323 bis cp Circostanza attenuante.

  1. Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.
  2. Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

   La circostanza attenuante speciale[1] di cui al primo comma ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo del soggetto agente e dell’evento da questi determinato.(“in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato” (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 199 del 10 gennaio 2012)

   Per quanto concerne l’attenuante di cui al secondo comma, essa rappresenta un istituto premiale nei confronti di chi si adoperi per attenuare le conseguenze negative della sua condotta, dimostrando spontanea resipiscenza.

  Compatibilità con l’art. 62 n. 4 cp “l’avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità

   “In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all’art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.” (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 3774 del 25 gennaio 2019).

   Diversamente:

   “In tema di reati contro la pubblica amministrazione, possono concorrere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cp e quella di cui all’art.323 in quanto la prima si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, e quindi ai tradizionali elementi della condotta, dell’elemento psicologico dell’evento, complessivamente considerati, mentre la seconda prende in esame solo aspetto del danno del lucro, che deve essere connotato da speciale tenuità (”Cass sez VI 18/3/97 n. 2620)

   Compatibilità dell’ Art. 323 bis con l’ art. 131 bis cp

il riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 323bis cp non è incompatibile con l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuta del fatto, in quanto la circostanza attenuante si fonda sulla modesta rilevanza del fatto, mentre la causa di non punibilità presuppone un complessivo giudizio di minima aggressività, compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entità del danno o del pericolo”. (Cass. Sez VI, 3/11/2016 n. 46255).

[1] Le circostanze speciali sono quelle previste solo per determinati tipi di reato

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Pubblicato da evasimola

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