Costituzione di parte civile

Artt. 74 ss cpp e in particolare l’art. 78 cpp

    In tema di risarcimento del danno, il soggetto legittimato all’azione civile non è solo il soggetto passivo del reato (cioè il titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice) ma anche il danneggiato: così è chiunque abbia riportato un danno logicamente riferibile all’azione od omissione del soggetto attivo del reato.

L’atto di costituzione della parte civile nel processo penale proviene dal difensore e deve essere da lui sottoscritto. A tal fine si richiede la procura speciale (rilasciata ai sensi dell’articolo 76 cpp) che va distinta dalla procura speciale (ex art 100 cpp) con cui si conferisce la rappresentanza processuale: i due atti sono diversi, autonomi pur potendosi delegare con la stessa procura sia la dichiarazione di costituzione di parte civile che la rappresentanza. In altre parole mentre nel processo civile il cliente dando all’ avvocato la procura da ipso facto il potere di iniziare la causa civile, nel processo penale il cliente danneggiato, se come norma, non si costituisce di persona o tramite un terzo, ma si costituisce tramite l’avvocato, deve dargli due procure: una per conferirgli il potere di costituirsi l’altra per conferirgli il potere di difenderlo. (Nella prima procura la sottoscrizione del cliente va autenticata).

La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall’articolo 484 cpp e dunque, fino a che non siano stati compiuti gli adempimenti relativi alla regolare costituzione delle parti e non fino al diverso termine coincidente con l’apertura del dibattimento (Cass. 24 febbraio 2015, n. 10958). Il termine previsto dall’articolo 79 cpp opera solo con riguardo alle imputazioni originarie non in caso di contestazioni suppletive. “Nel caso di fatto diverso a seguito di contestazioni suppletive effettuata dal pubblico ministero in udienza, la parte civile già costituita non deve rinnovare la costituzione, ma può limitarsi a modificare nelle conclusioni la domanda già proposta sia con riferimento alla causa pretendi che al petitum” (Cass 22 gennaio 2015, n. 9933).

La costituzione di parte civile non è atto di straordinaria amministrazione ciò significa che per effettuarla, quando la parte costituenda sia minorenne, non occorre l’ autorizzazione del giudice tutelare.

La costituzione di parte civile è possibile solo dal momento del promovimento dell’azione penale nei confronti dell’imputato, cioè dal momento del deposito da parte del pubblico ministero della richiesta di rinvio a giudizio (art. 416) o di giudizio abbreviato (art. 439). Se si procede a giudizio immediato, a giudizio direttissimo con omissione dell’udienza preliminare, il termine decorrerà rispettivamente dalla presentazione della richiesta di cui all’articolo 453 e dalla rappresentazione dell’imputato in udienza a norma dell’articolo 449.

Posto che la costituzione di parte civile realizza la inserzione nel processo penale di un rapporto civilistico per il risarcimento del danno e per le restituzioni di cui sono parti il danneggiato, da un lato, e l’imputato responsabile civile dall’altro, ne consegue che le altre parti, cui essa deve essere notificata, sono l’imputato ed eventualmente il responsabile civile con esclusione del pubblico ministero che è del tutto estraneo al suddetto rapporto (Cass  5 giugno 1997, n. 5270).

Per il principio di immanenza della costituzione di parte civile, la parte danneggiata, una volta costituitasi tempestivamente in primo grado, può partecipare agli ulteriori gradi senza necessità di una nuova costituzione.

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Pubblicato da evasimola

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