Cosa cambia con la fine dello “stato di emergenza”

Fine dello stato di emergenza, cosa cambia dal 1 aprile. L’Italia si prepara a porre fine allo stato di emergenza in cui si trova da due anni. Fino ad oggi, 31 marzo 2022, sarà in vigore il provvedimento adottato dai governi Conte e Draghi per arginare contagi e decessi nel Paese. Di conseguenza, a partire da domani, 1 aprile, saranno progressivamente allentate misure e regole più restrittive. In termini di green pass obbligatorio e super green pass, ecco cosa cambierà e cosa rimarrà lo stesso. Un obbligo che non scomparirà del tutto, ma avrà un impatto minore sulla vita degli italiani colpiti dalla pandemia nelle prossime 24 ore.

OVER 50, LAVORO E VACCINO OBBLIGATORIO

Il cosiddetto green pass non sarà più potenziato al lavoro per gli over 50 a partire da domani, ma il green pass di base sarà sufficiente fino al 30 aprile, quindi non ci sarà sospensione dal lavoro se non si ottiene un super green pass. La vaccinazione è però ancora obbligatoria fino al 15 giugno. Saranno esonerati dalla sospensione solo il personale sanitario, gli operatori ospedalieri e i dipendenti della RSA in assenza della vaccinazione contro il Covid-19. L’obbligo del vaccino è stato prorogato fino al 31 dicembre, ma solo per loro, non per i dipendenti della scuola, il personale di sicurezza o le forze dell’ordine. Fino al 15 giugno 2022 è ancora richiesta la vaccinazione per gli insegnanti, così come per i dipendenti di polizia, difesa, pubblica sicurezza, polizia locale e universitari, fino al 15 giugno 2022.

UFFICI PUBBLICI E NEGOZI

Dal 1 aprile, per l’accesso alla banca, all’ufficio postale o ad altri uffici governativi, non sarà richiesto né il super né il pass verde base. La certificazione verde non sarà più richiesta nei negozi e nei centri commerciali. Sarà sufficiente indossare la mascherina chirurgica sia nei negozi che negli uffici pubblici.

BAR, RISTORANTI, HOTEL

Dal 1 aprile sarà sufficiente esibire il Green pass di base (quello che viene fornito con tampone e dura 48 ore) nei bar e ristoranti da consumare al chiuso, al banco o al tavolo. Per l’accesso alle mense è necessario il pass verde di base. Se invece ti siedi ai tavoli all’aperto di bar e ristoranti, puoi utilizzare il Green pass, anche quello base. Di conseguenza, da domani gli hotel e le altre strutture ricettive non richiederanno più la presentazione del Green pass.

PISCINE E PALESTRE

Avrai comunque bisogno di un pass Super green per utilizzare le piscine e le palestre fino al 30 aprile.

STADIO E IMPIANTI SPORTIVI

Avrai bisogno di un pass verde di base per entrare nello stadio. Il Super green pass è ancora obbligatorio negli impianti sportivi e per gli eventi indoor. Anche in questo caso va indossata la mascherina Ffp2. Gli stadi e gli impianti sportivi, sia all’interno che all’esterno, torneranno al 100% della capacità il 1° aprile.

MEZZI DI TRASPORTO

Il Green pass non è più valido per il trasporto pubblico dal 1 aprile. Tuttavia, le maschere FFp2 rimarranno necessarie per salire a bordo di autobus, tram e metropolitana fino alla fine del prossimo mese. Il pass verde di base sarà richiesto per i veicoli a lunga percorrenza come treni, navi e aerei, con l’obbligo di indossare l’Ffp2.

COSA CAMBIA MUSEI, CINEMA E CONCERTI ALL’APERTO E CHIUSO

Le regole e le modalità di ingresso nei luoghi di cultura e intrattenimento cambieranno a partire da domani. Infatti, con la fine dello stato di emergenza, il Super green pass non sarà più richiesto per partecipare agli spettacoli all’aperto – almeno fino al 30 aprile. Le regole per chi si trova all’interno, invece, sono diverse.

Per l’accesso a musei, parchi archeologici, mostre, archivi, biblioteche e altre istituzioni culturali non è più richiesto il possesso del green pass rinforzato o di quello base. Sono ancora necessarie le mascherine chirurgiche. Dal 1 aprile al 30 aprile 2022, per la partecipazione a spettacoli che si svolgono al chiuso di cinema, teatri e concerti, è richiesto il possesso del cosiddetto green pass, nonché l’obbligo di indossare le mascherine FFP2. Il cosiddetto green pass di base, così come l’obbligo di indossare le mascherine FFP2, sono obbligatori dal 1 aprile al 30 aprile 2022, per la partecipazione a spettacoli all’aperto.

FESTE PRIVATE E DISCOTECA

Le regole non cambiano quando si parla di matrimoni, lauree, compleanni o comunioni: tutti devono avere un Super green pass. Il Super green pass è necessario anche per entrare in discoteca, dove la mascherina chirurgica sarà sufficiente per ballare e può essere rimossa. Le discoteche saranno di nuovo al completo.

SCUOLA

Le mascherine chirurgiche (o mascherine con maggiore efficacia protettiva), secondo il Ministero dell’Istruzione, sono tuttora utilizzate in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo, ad eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone con patologie o disabilità che rendono uso della maschera impossibile. La mascherina deve essere indossata anche sui mezzi pubblici e sugli scuolabus fino al 30 aprile 2022 (tipo Ffp2). Si raccomanda di non indossare la mascherina durante l’attività sportiva e di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, a meno che le condizioni strutturale-logistiche degli edifici non lo impediscano.

In ogni caso, se si risulta positivi al Covid o si hanno sintomi respiratori e una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi, è vietato entrare o rimanere nel cortile della scuola. Saranno possibili uscite didattiche e trasferte, nonché la partecipazione a manifestazioni sportive. Solo il cosiddetto green pass ‘di base’ (vaccinazione, guarigione o test) sarà accettato fino al 30 aprile per accedere alle istituzioni educative.

In termini di gestione di casi positivi. Negli asili nido e nei servizi di educazione della prima infanzia, l’attività prosegue in presenza di almeno quattro casi di positività tra alunni della stessa sezione/gruppo classe, ed è consigliato l’uso delle mascherine Ffp2 per insegnanti ed educatori, nonché ragazze e bambini oltre i sei anni, per dieci giorni dopo l’ultimo contatto con il soggetto positivo. Se compaiono i sintomi sono necessari un test dell’antigene (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Il test dovrebbe essere ripetuto il quinto giorno dopo l’ultimo contatto se si verificano ancora sintomi. L’autocertificazione serve in questo caso per certificare l’esito negativo del test.

Nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, oltre al sistema educativo e di formazione professionale, le attività proseguono in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli studenti, e per docenti e studenti di età superiore ai sei anni, l’utilizzo di Le mascherine Ffp2 sono previste per dieci giorni dopo l’ultimo contatto con il soggetto positivo. Se compaiono i sintomi è necessario un test antigenico rapido o auto-somministrato o un test molecolare. Il test deve essere ripetuto il quinto giorno dopo l’ultimo contatto se si verificano ancora sintomi. L’autocertificazione serve in questo caso per certificare l’esito negativo del test. In termini di didattica digitale integrata, alunni e studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori, nonché il sistema di istruzione e formazione professionale, che si trovano in isolamento a causa dell’infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità didattica digitale integrata su richiesta dei propri familiari o di un allievo maggiorenne che sia accompagnato da specifico certificato medico che attesti lo stato di salute dell’allievo. Solo la dimostrazione che un test dell’antigene rapido o molecolare ha dato un risultato negativo è necessario per la riammissione in classe. Fino al 15 giugno tutti i dipendenti della scuola devono essere vaccinati. La vaccinazione è richiesta per le attività formative che coinvolgono gli studenti, secondo il decreto. Al personale docente ed educativo sarà richiesto di produrre entro 5 giorni la documentazione comprovante “l’avvenuta vaccinazione” se la vaccinazione non è stata effettuata o se la richiesta di vaccinazione non è stata presentata secondo le modalità previste dalla presente campagna vaccinale. o attestazione relativa all’omissione o al rinvio della stessa, o alla presentazione di una richiesta di vaccinazione da effettuarsi entro venti giorni dal ricevimento dell’invito, o, comunque, la non sussistenza dei presupposti per l’obbligo di vaccinazione”. Personale didattico e formativo non in regola sarà impiegato in attività di supporto all’istituto scolastico in caso di mancata presentazione della documentazione e di mancato rispetto dell’obbligo vaccinale. Di conseguenza, non parteciperà alla lezione.

 

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190