Concussione

Art. 317 cp Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Note procedurali:

Autorità giudiziaria competente: tribunale collegiale

Procedibilità d’ufficio

Caso concreto di concussione è quello del dirigente scolastico che, abusando dei suoi poteri, tiene una condotta discriminatoria e prevaricatrice nei confronti di un insegnante al fine di costringerla a concedergli dei favori sessuali, in quanto ai fini della configurabilità del delitto i favori sessuali rientrano nella nozione di utilità dovendosi ritenere che gli stessi rappresentano comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione (cass. Pen.  N. 48920/15)

La concussione è un delitto plurioffensivo in quanto otre ad offendere l’imparzialità e buon andamento della PA lede anche la libertà di determinazione del soggetto costretto o indotto a dare o promettere l’indebito. Soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio oltre alle persone indicate all’art. 322 bis cp (si tratta pertanto di un delitto proprio).

La L. n. 190/12 ha scorporato dalle condotte contemplate nell’art. 317 cp quella di induzione creando un’autonoma fattispecie prevista all’art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità). A seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 190/12 il reato di concussione si caratterizza per un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua con violenza o minaccia, implicita o esplicita di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di un’utilità indebita.

Abusa della qualità di pubblico ufficiale colui che:

  • strumentalizza la propria posizione pubblica per coercire (tale abuso viene definito anche come abuso soggettivo): al fine della configurabilità del delitto di concussione mediante abuso della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non è necessario che l’atto intimidatorio rifletta la specifica competenza del soggetto attivo, ma è sufficiente che la qualità soggettiva lo renda credibile e idoneo a costringere all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità (cass pen n. 8963/2015). L’abuso dei poteri è inteso anche come esercizio del potere secondo criteri volutamente diversi da quelli che si sono imposti dalla sua natura ad esempio omettendo di fare ciò che sarebbe doveroso compiere o tralasciando di esercitare un potere quando invece lo si dovrebbe esercitare: la cassazione ha avuto modo di ribadire che “nel delitto di concussione rientra nell’abuso dei poteri da parte del soggetto agente anche l’atto che, pur formalmente legittimo, sia tuttavia posto in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (Cass. pen 35901/17)

La costrizione è una pressione psichica che modifica della vittima del reato il processo di formazione della volontà in modo da farle tenere un comportamento diverso da quello che avrebbe tenuto. La costrizione notoriamente può estrinsecarsi mediante minaccia o violenza che debbono presentare l’effettiva idoneità a costringere tenuto conto della personalità della vittima. L’azione promossa deve essere indebita ossia non dovuta a nessun titolo. La concussione è un delitto a dolo generico a duplice schema nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con l’azione indebita per effetto dell’attività di costrizione e di induzione del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio sicché se tali atti si susseguono il momento consumativo si cristallizza nell’ultimo venendo così a perdere di autonomia l’atto anteriore della promessa e concretizzandosi l’attività illecita con l’effettiva attuazione secondo un fenomeno assimilabile al reato progressivo (cass pen.  N. 45468/15).

Relativamente al rapporto con gli altri delitti contro la pubblica amministrazione il tema di maggiore attualità degli ultimi anni attiene ai confini con il delitto di induzione indebita: nel delitto di induzione indebita la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto all’abuso costrittivo tipico del delitto di concussione della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale disponendo dei più ampi margini discrezionali finisce con il prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico nello schema descrittivo della fattispecie ex art 319 quater (cass.  N. 27723/18). Quanto alle altre fattispecie della pubblica amministrazione di sicuro interesse è il rapporto con il millantato credito (art. 346 cp oggi abrogato) e il traffico d’influenza illecite (art. 346 bis cp). In relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen. formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge (Cass. pen n 17980/2019_ Nel caso di specie, l’imputato aveva riportato condanna in relazione al reato di millantato credito di cui all’art. 346 c.p., oggi abrogato per l’effetto della sopra citata novella. Sul punto, la Suprema Corte ha in primo luogo riconosciuto la continuità normativa tra il previgente art. 346 c.p. ed il nuovo art. 346-bis c.p.: a seguito della novità normativa, infatti, la fattispecie di traffico di influenze illecite ricomprende anche le condotte di vanteria prima riconducibili al millantato credito. Più precisamente “la norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (dunque la relazione solo millantata) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato”. Considerata tale equiparazione è “rimessa al prudente apprezzamento del giudicante la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione dell’effettiva gravità in concreto dei fatti”.Il Collegio ha poi evidenziato che è stato introdotto un trattamento sanzionatorio più mite, essendo prevista oggi soltanto la pena detentiva ed una cornice edittale inferiore rispetto al passato. Alla luce di tale considerazione, la pena precedentemente applicata nel giudizio di merito è stata ritenuta illegale, dovendo trovare applicazione per le condanne non definitive il successivo trattamento più favorevole ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p.. E’ stato inoltre precisato che “sussiste il dovere del giudice della cognizione di applicare la lex mitior anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta”. Ciò, in virtù dei principi di principi di uguaglianza e proporzionalità, nonché della finalità rieducativa della pena).

All’interno del tema dei rapporti tra reati notevole interesse interpretativo assume il rapporto fra la concussione e la truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale: la distinzione va individuata nel fatto che nella prima fattispecie il privato mantiene la consapevolezza di dare o promettere qualcosa di non dovuto, mentre nella seconda la vittima viene indotta in errore dal soggetto qualificato circa la doverosità delle somme o delle utilità oggetto di donazione o promessa e la qualità di pubblico ufficiale concorre solo in via accessoria a condizionare la volontà del soggetto passivo (Cass. Pen n. 53444/16)

Ulteriormente si configura, l’estorsione aggravata dall’art. 61 n. 9 cod. pen. e non concussione quando l’agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio, sicché la qualifica di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, avente la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo. (Cass pen.n. 12736/14)

In ultimo si rileva che le sanzioni pecuniarie previste per la concussione si applicano all’ente quando tale delitto è stato commesso dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. (ex art 25 Dlgs 231/2001).

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Pubblicato da evasimola

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