Cedu e ordinamento nazionale: parte I

  Uno dei problemi di maggior rilievo affrontato dalla giurisprudenza è quello relativo alla ricostruzione del principio di legalità in materia penale contenuto nella CEDU per verificarne le implicazioni di diritto interno.

  1. L’orientamento della corte costituzionale a partire dalle sentenze “gemelle” del 2007.

    Secondo l’orientamento prevalente, seguito ripetutamente dalla corte costituzionale italiana a partire dalle note sentenze nn. 348 e 349 del 24 ottobre 2007 le norme CEDU, in quanto norma pattizie contenute in un trattato internazionale multilaterale, non rientrano nell’ambito di operatività dell’articolo 10 costituzione il quale fa riferimento solo alle norme consuetudinarie (cd adattamento automatico).

     Le previsioni della CEDU – nel significato loro attribuito dalla corte europea dei diritti dell’uomo – integrano, quali norme interposte, il parametro costituzionale espresso dall’articolo 117 co 1 Cost. nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali tra i quali rientrano quelli derivanti dalla convenzione EDU, atteso che “ il nuovo testo dell’art. 117 Cost. se da una parte, rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto alle leggi ordinarie successive, dall’altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale”. L’orientamento inaugurato dalle sentenze gemelle è stato in più occasioni ribadito dalla corte Costituzionale: Corte Cost. 28 novembre 2012 n. 264; Corte cost 26 marzo 2015 n.49.

    Contrasto tra una norma interna e una norma CEDU. Stante la non operatività dell’articolo 11 costituzione, il giudice comune non ha il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, presentandosi l’asserita incompatibilità tra le due norme come questioni di costituzionalità, per eventuale violazione dell’art. 117 Cost, co 1 . Più precisamente il giudice deve verificare anzitutto la praticabilità di una interpretazione della norma interna in senso conforme alla convenzione ove tale verifica dia esito negativo egli deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro costituzionale espresso dall’articolo 117, co 1 Cost.

   Contrasto tra CEDU e costituzione. La Corte Costituzionale (Corte cost 26 marzo 2015 n.49) ha affermato che qualora le disposizioni della CEDU come interpretata dalla Corte EDU collida con taluni principi della costituzione il giudice nazionale deve sollevare questione di legittimità della legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del trattato EDU (L848/1955) nella parte in cui consente l’ingresso della regola che contrasta con i precetti costituzionali.

(…continua)

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Pubblicato da evasimola

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