Bollo auto e cartella Equitalia: il termine di prescrizione del pagamento

Come tutti gli automobilisti sanno il bollo auto, o tassa automobilistica, è un tributo regionale che grava su tutti i veicoli iscritti al PRA e deve essere pagato annualmente dal proprietario dell’automobile anche se quest’ultima non circola su strada. Il bollo auto, proprio per questo motivo, viene definito una tassa di proprietà il cui importo varia in base alla Regione di residenza, alla potenza del veicolo e all’impatto ambientale dell’auto. Laddove non venga versata la tassa annuale si pone il problema di determinare il termine di prescrizione del pagamento da opporre ad Equitalia in quanto  quest’ultima, per anni, ha sostenuto la tesi secondo la quale una cartella di pagamento che non venga impugnata nel termine previsto (60 giorni dalla notifica) sarebbe soggetta alla prescrizione di dieci anni (cd termine ordinario decennale di prescrizione).

Per risolvere il problema occorre soffermarsi su due sentenze della Corte di Cassazione. La prima sentenza  oggetto d’ esame è del 2017 e si fonda su una controversia che riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento, con cui il Ministero delle Finanze (oggi Agenzia delle Entrate) ha contestato al contribuente l’omesso pagamento della tassa automobilistica relativa all’anno 1994 con avviso di liquidazione notificato in data 10.10.1997. Il contribuente, in giudizio, aveva obiettato la prescrizione del diritto dell’amministrazione a procedere al recupero coattivo della somma per decorso del termine triennale di prescrizione eccependo nel merito, la carenza del presupposto tributario, atteso che nel 1994 aveva perso il possesso dell’autovettura a seguito di demolizione, risultante da attestazione rilasciata dalla ditta specializzata. Il ricorso presentato dal contribuente veniva rigettato dal Tribunale dell’Aquila, ma accolto dalla Corte d’Appello dell’Aquila (sent. n. 1222/2011). Avverso quest’ultima pronuncia, si è proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione la quale ha affermato che ” seppur la notifica dell’avviso d’accertamento del 10.10.1997 è stata tempestiva rispetto al termine triennale di prescrizione della pretesa impositiva, per il pagamento del bollo auto per l’anno 1994, tuttavia, successivamente è iniziato a decorrere un secondo termine triennale, rispetto al quale la cartella di pagamento non risulta essere stata notificata tempestivamente, in quanto è pacifico tra le parti che risulta essere stata consegnata per la spedizione il 13.1.01, quindi, dopo il decorso del secondo triennio, infatti, nessuna interruzione permanente del termine sussiste, nel caso di specie, ai sensi degli artt. 2943 e ss. c.c. previste solo nelle tassative ipotesi in tali articoli contemplate, nelle quali non rientra la notifica della cartella di pagamento ” (Cass civ. sez V, n. 593/2017). Nello stesso senso la Suprema Corte si era espressa nel 2016 con pronuncia a Sezioni Unite (cfr. n. 23397/2016), chiarendo che anche se la cartella esattoriale non viene impugnata nei 60 giorni dalla sua notifica, il termine prescrizionale è quello riferito al tributo riportato nella cartella stessa. E’ importante ricordare, riguardo al bollo auto, che la prescrizione si ha per compiuta se non vi è stata alcuna notifica fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (l’art. 1, comma 163, della legge 296/06, afferma che il titolo esecutivo (la cartella di pagamento) deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo) in quanto se al contribuente giunge un avviso di accertamento o una cartella di pagamento (si fa riferimento alla data di ricezione dell’atto e non a quella di spedizione) entro i tre anni indicati la prescrizione è interrotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell’atto, per altri tre anni. 

Per quanto attiene alla procedura attivabile dal contribuente si deve dire che le strade sono sostanzialmente due:
  1. Il contribuente può innanzitutto presentare un’istanza di sospensione a Equitalia entro 60 giorni dalla notifica della cartella. (Equitalia è tenuta a rispondere all’istanza entro 220 giorni, ma se la risposta è negativa il contribuente potrà solo ricorrere al giudice) oppure
  2. può contestare la prescrizione innanzi al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica).
Nel caso in cui Equitalia abbia disposto il fermo amministrativo del veicolo, se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al PRA del blocco è illegittimo e può essere impugnato: in tal caso, su Equitalia grava l’obbligo di esibire l’originale della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento della raccomandata, per provare che il plico è stato correttamente consegnato al titolare del mezzo nei termini. Parimenti illegittima anche l’ingiunzione di pagamento per il bollo auto se il fisco non produce in giudizio l’originale dell’avviso di ricevimento dell’accertamento spedito con raccomandata.
In conclusione laddove arrivi una cartella esattoriale per mancato pagamento del bollo auto la prima cosa da fare non è ricercare la “prova dell’avvenuto pagamento” ma verificare il tempo decorso:  tre anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui la tassa è dovuta.
Dottssa Eva Simola.

 

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190