Azioni concrete per contrastare la violenza di genere

   La violenza di genere è un fenomeno sociale che può essere definito come ogni manifestazione di violenza che si esplica nei confronti della donna in quanto tale e che comporta un danno inteso come sofferenza fisica e/o psicologica-morale. Anche la sola minaccia di “fare” (es. “ti tolgo i figli”) che si manifesta nella vita pubblica o privata della vittima rientra nella violenza di genere.

Le forme della violenza di genere sono:

  • Femminicidio: epilogo drammatico della violenza di genere comporta l’uccisione della vittima. Alla base del femminicidio si riscontra una violenza esercitata sistematicamente sulla donna in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetrarne la subordinazione e di annientarne l’identità attraverso l’assoggettamento fisico o psicologico;
  • Violenza economica si pone la donna in una condizione di dipendenza economica e quindi di dominio (es. gestione conto in banca di cui è titolare la donna, imporle di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia);
  • Violenza psicologica reiterata (es isolamento sociale-familiare, molestia assillante, umiliazione ecc). Questo tipo di violenza crea solitamente una situazione di disagio che importa un cammino psicologico mirato volto a ristabilire il senso di autostima e fiducia nella propria persona ;
  • Violenza sessuale : lo stupro è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti e-o rapporti sessuali contro la propria volontà);
  • Violenza sul posto di lavoro (oltre al mobbing è possibile che la molestia, la minaccia, la violenza siano dell’utente);
  • Violenza domestica (nel caso in cui il violento sia il coniuge, il compagno, il convivente);
  • Violenza assistita spesso convive con la violenza domestica laddove il violento sia il marito, il compagno della donna, il padre dei figli. Si intende ogni forma di maltrattamento e-o atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica fatta subire su un minore su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulte o minori. I figli diventano muti osservatori del disagio della madre e vittime della situazione familiare;

Le forme di violenza si alterano in quanto si riferiscono ad una modalità relazionale: la vittima di violenza spesso fatica a riconoscere la violenza in quanto tale sopratutto perché esiste una relazione sentimentale e/o di convivenza con il soggetto violento per cui la violenza domestica spesso ricomprende alcune forme di violenza summenzionate.

La paura, la dipendenza psicologica e/o economica pongono la donna in uno stato di immobilità sino a quando non prende coscienza della sua reale situazione: in questa fase un ruolo importante, di supporto psicologico-legale, viene svolto dalle diverse associazioni operanti nel territorio. Il primo passo da realizzare dopo la comprensione dell’esigenza di porre fine al rapporto disfunzionale è verificare la possibile necessità della messa in sicurezza della donna laddove il “violento” conviva con lei e sia altamente possibile che la convivenza metta a rischio l’ incolumità della donna e dei figli. L’ allontamento della donna dall’uomo violento si realizza, a seconda dei casi concreti, ponendo la donna in una casa protetta o richiedendo l’allontamento dell’uomo dalla casa familiare. Parallelamente a questa azione di prevenzione si realizzano le azioni legali:

  1.  verifica dei presupposti per il gratuito patrocinio (salva la deroga ai limiti di reddito per i reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili, la vittima è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a prescindere dal reddito) tra i quali si evidenza il reddito annuo lordo inferiore a 11.528,41 aumentato in ambito penale di 138,91 per ciascun familiare convivente;
  2. denuncia dei fatti illeciti e istanza, in via d’urgenza, al tribunale dei minorenni laddove ci siano figli minori (solitamente quest’ultima procedura è attivata d’ufficio dal PM in presenza di denuncia di violenza in presenza di figli minori). Si segnala che ex art 3 Legge del 15 Ottobre 2013 n. 119 :
    Nei casi in cui alle forze dell'ordine (ndr anche in forma anonima) sia  segnalato  un  fatto
    che debba ritenersi riconducibile al reato di cui  all'articolo  582,
    secondo comma, del codice penale, consumato o tentato, nell'ambito di
    violenza domestica, il questore, anche in assenza  di  querela,  puo'
    procedere, assunte le informazioni necessarie da parte  degli  organi
    investigativi   e   sentite   le   persone   informate   dei   fatti,
    all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente  articolo
    si intendono per violenza domestica tutti gli atti, non episodici, di
    violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
    all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
    precedenti coniugi o persone legate da relazione affettiva in corso o
    pregressa, indipendentemente dal fatto  che  l'autore  di  tali  atti
    condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima

    ;

  3.  richiesta di separazione legale laddove ci sia un matrimonio, affidamento dei figli se è convivente;
  4.  segnalazione al servizio sociale competente per iniziare a creare una rete di sostegno alla donna vittima di violenza;
  5.  Domanda di risarcimento danni ex 2043 cc oltre alla tutela penale e civile.
  6. Verifica presupposti applicazione DPR 1124/65 (violenza-infortunio sul posto di lavoro).

Per eventuali domande puoi scrivere: associazione@legalitàsardegna.it, siamo qui per ascoltarti!