Autovelox: “l’anticipo” della segneletica

Diciamo la verità: non tutti amano essere fotografati. E’ il caso, ad es. dell’automobilista che sta eccedendo i limiti di velocità consentiti dalla legge e non si accorge dall’autovelox: ricevere una sanzione amministrativa per aver superato un limite non è sicuramente l’obiettivo di chi corre in auto ma, senza entrare nel tema dolo/colpa, soprattutto in casi che richiedono una sanzione penale, ci si può soffermare su un interessante motivazione che secondo “voci di corridoio” si può porre a fondamento del ricorso dell’automobilista avverso la temuta “multa”: la distanza tra i segnali stradali e l’autovelox (i “famosi 400 metri”).

Innanzitutto vi è da premettere che in Italia i sistemi di autovelox più usati (mobili e fissi) sono quelli che utilizzano le fotocellule: ci sono due fotocellule laser che vengono attraversate dalle auto di passaggio. Quando la testa della macchina attraversa la prima fotocellula (trattasi di un fascio) viene avviato un timer che si blocca quando l’auto attraversa la seconda fotocellura. A questo punto il calcolo è facile basandosi sulla formula relazione velocità, tempo e distanza (v=s/t). Se l’autovelox registra una velocità superiore a quella consentita allora scatta una foto alla targa dell’auto che viene automaticamente inviata, via rete, ai sistemi centrali della polizia di stato ed è disponibile alla stessa per una contestazione immediata al conducente. Un’altro sistema di rilevazione della velocità è il Telelaser, basato  su di un fascio laser ad alta frequenza che colpisce l’auto (di norma è il poliziotto stesso che punta lo strumento) e da un sensore ottico che elabora il flusso di ritorno dato dal laser riflesso dalla macchina. Qui la velocità si calcola utilizzando la variazione di frequenza subita dal raggio laser dopo aver colpito l’auto (effetto doppler). La differenza tra i due sistemi rileva in materia di competenza territoriale:  la Suprema Corte (Civ. 9486/12) nel caso di più verbali per la violazione del codice della strada commesse in rapida successione in luoghi diversi, ha precisato che, ove la singola inosservanza sia stata accertata mediante il sistema di rilevamento SICve c.d. Tutor, il luogo di commissione della violazione va identificato con il luogo in cui è situata la porta di uscita del sistema (in analogia con quanto previsto dall’art. 9 c.p.p.), non potendosi per forza di cose determinare con precisione l’esatto punto geografico in cui la violazione è stata commessa. Si rammenta, infatti, che il sistema di controllo c.d. Tutor, a differenza dei più classici strumenti di accertamento della velocità istantanea (c.d. Autovelox), rileva la velocità media del veicolo in un tratto di strada che potrebbe essere ricompreso in due comuni differenti.

La presenza dell’autovelox o del telelaser sulla strada – tanto che si parli di postazione fissa, quanto mobile, ossia con la presenza di un’auto della polizia – deve essere sempre preceduta da un cartello di segnaletica stradale che preavvisi gli automobilisti della possibilità che venga rilevata la velocità attraverso strumenti elettronici. Come precisato più volte dalla giurisprudenza, la multa è nulla se tale cartello non è stato installato o non è facilmente visibile (come nel caso in cui sia coperto dalla vegetazione, risulti spostato dal vento o reso illeggibile da atti vandalici e scritte varie). Questo significa che sussistono gli estremi del reato di truffa tutte le volte in cui l’amministrazione nasconda l’autovelox, collocandolo, per esempio, all’interno di un’auto privata o tra i cespugli o comunque in modo non visibile per gli automobilisti (Cass.Pen. 11131/2009). Perché possa scattare il procedimento penale (che, in passato, ha portato al sequestro di numerosi autovelox in una provincia cosentina) è necessario che l’attività di rilevamento così svolta sia intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere. Inoltre tutti gli autovelox, i tutor e gli altri apparecchi di controllo elettronico delle violazioni del codice della strada devono essere soggetti a una verifica periodica perché il loro malfunzionamento può pregiudicare “la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale” ( la Corte costituzionale, con una recente pronuncia (sent. del 18-06-2015, n. 113), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost. , l’ art. 45, comma 6, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.)

I secondo luogo va ricordato che:

a) i limiti di velocità sono indicati nell’articolo 142 del codice della strada e variano in funzione di 4 parametri: tipo di strada, condizioni atmosferiche, tipo di conducente, tipo di veicolo (che non prendiamo in considerazione in quanto si applica a veicoli diversi dall’automobile)

b) il rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 attraverso l’installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico è regolato all’art. 4  D.L. 20/06/2002, n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale“.

c) ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 121/2002 convertito con L. n. 168/2002, l’uso degli autovelox senza l’obbligo di immediata contestazione di cui all’art. 200 C.d.S. è legittimo solo se praticato su autostrade, strade extraurbane (principali e secondarie) e strade urbane di scorrimento; sulle strade urbane non a scorrimento, invece, è necessario che la rilevazione della velocità avvenga in presenza di agenti accertatori, che possano cioè contestare l’illecito non appena commesso. Questa norma va coordinata con l’art. 2 CDS secondo cui la strada “urbana di scorrimento” è la “strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate” norma fondamentale perché laddove la strada non avesse i requisiti strutturali per essere classificata come strada di scorrimento l’accertamento effettuato tramite postazione fissa di autovelox in assenza sia di agenti accertatori sia dell’immediata contestazione dell’illecito è illegittimo ed ha come conseguenza l’annullamento del verbale di accertamento e delle sanzioni amministrative da parte del Giudice di pace (Sentenza Giudice di pace di Firenze 9 settembre 2016, n. 2361);

d) a norma dell’art.201 comma 1 bis lett. g) del Cds, con riferimento all’art.385 del relativo Regolamento di attuazione , è consentita l’installazione delle telecamere per la – rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate (cfr. art,17 ,comma 133-bis ,della L. 15 maggio 1997, n. 127 ) ed è esclusa la necessità della contestazione immediata .

e) la prima circolare del Ministero dell’Interno successiva alla pubblicazione del decreto legge n. 117/2007 che, come si ricorderà, aveva introdotto il cartello di preavviso della postazione autovelox,  stabiliva che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate con dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio è collocato”. Il successivo decreto ministeriale, che avrebbe dovuto fissare la distanza, si è ben guardato dal farlo, precisando però che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e’ necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km”. La successiva circolare del 20 agosto, rilevando la mancata indicazione della distanza all’interno del decreto del 20 agosto, coraggiosamente ha suggerito di adottare le distanze previste dall’articolo 79 del regolamento di esecuzione del Codice stradale, ovvero 80 metri sulle strade con velocità massima di 50 km/h, 150 su quelle extraurbane secondarie ed urbane di scorrimento per finire ai 250 mt previsti per autostrade ed extraurbane principali. Peccato, però, che le distanze relative allo spazio fra cartello ed apparecchiatura –che qui interessano- non possano essere confuse con quelle di avvistamento dei cartelli stessi previste dal citato articolo 79.

Tutto ciò premesso la domanda è: “che distanza ci dev’essere tra la segnalazione e l’autovelox?”. Un adeguato anticipo! Più precisamente la Cassazione ha affermato che “Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 non fissa una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali ma espressamente prevede l’adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento, funzionale al tempestivo avvistamento da parte dell’utente della strada e alla conseguente modulazione della velocità, e stabilisce inoltre che la valutazione sull’adeguatezza della distanza della segnalazione deve essere effettuata «in relazione allo stato dei luoghi». In questa prospettiva si interpreta anche la successiva previsione riguardante la ripetizione del segnale in presenza di intersezioni stradali (Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 25769 del 2013; sez. 2, sentenza n. 9770 del 2016).  Ordinanza 1413 del 19/01/2017  sez VI civile.

In conclusione per evitare la sanzione basterà rispettare i limiti di velocità perché i 400 metri, che secondo molti devono esserci tra segnale ed autovelox, di fatto non possono fondare un ricorso.

Dottssa Eva Simola

 

Pubblicato da evasimola

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