Autovelox: i servizi sporadici

Con la circolare  n. 300/A/6045/17/144/520/3, emanata il 7 agosto dal dipartimento Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, si interpreta il decreto ministeriale n. 282 del 13 giugno (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio), con cui il ministero delle Infrastrutture ha disciplinato l’obbligo generalizzato di taratura dei rilevatori di velocità introdotto il 18 giugno 2015 dalla Corte costituzionale (sentenza n. 113) e recepito buona parte dell’ultima direttiva del ministero dell’Interno sui controlli di velocità, emanata il 21 luglio scorso (la cosiddetta direttiva Minniti).

Tra i contenuti del Dm c’è il principio secondo cui la segnaletica di preavviso fissa può essere utilizzata solo se si prevedono controlli sistematici, nell’ambito di una programmazione complessiva coordinata dalle Prefetture per evitare buchi e sovrapposizioni. Quando invece si tratta di servizi sporadici, occorre usare segnali temporanei rimuovibili subito dopo. E’ bene ricordare che con il Dm Infrastrutture n. 282 del 13 giugno, i vincoli sui controlli di velocità introdotti il 14 agosto 2009 con la precedente direttiva del Viminale (direttiva Maroni) e aggiornati con quella del 21 luglio, diventano regole che gli organi di polizia e gestori di strade devono necessariamente rispettare, pena il rischio di condanne per abuso d’ufficio (i verbali con cui si sono accertate le infrazioni violando il Dm  possono essere annullati su  ricorso al Prefetto o al Giudice di pace).

L’ultima circolare riprende sostanzialmente tutti gli obblighi imposti dal Dm del 13 giugno su taratura e verifiche di funzionalità degli apparecchi, chiarendo che quando i controlli sono occasionali (autovelox non fissi; servizi sporadici), gli agenti sono obbligati a posizionare a terra dei cartelli di avviso, anche se già presenti cartelli fissi che preavvisano eventuali controlli. La direttiva Minniti, nel ribadire che non esiste una distanza minima secondo la Cassazione, fissa però dei termini: a) autostrade e strade extraurbane principali: m. 250; b) strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocità superiore a 50 km/h): m. 150; c) altre strade: 80. Per quanto attiene invece alla distanza massima rispetto al cartello che preavvisa l’automobilista circa la possibilità di controllo elettronico della velocità, il cartello non deve essere a più di 4 km. Se l’autovelox è successivo a questa distanza la multa è nulla. Quindi, almeno ogni 4 km l’avviso deve essere ripetuto. Infine in caso di controllo elettronico effettuato su entrambi i sensi di marcia, la segnaletica di avvertimento dovrà essere ancora più chiara ed informare gli utenti in entrambi i sensi di marcia.

 L’auto di servizio delle forze dell’ordine che presidiano la postazione di rilevamento elettronico della velocità, invece, non deve per forza essere in posizione ben visibile dagli automobilisti, purché, gli agenti restino accanto all’autovelox e indossino sempre la divisa.

dottssa Eva Simola

Pubblicato da evasimola

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