Atti osceni

Art. 527 cp Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

   Il bene giuridico oggetto di tutela è la moralità pubblica ed il buon costume. Per moralità pubblica si intende la coscienza etica di un popolo in riferimento alla sfera sessuale, ovvero il modo collettivo di intendere ciò che è bene da ciò che è male nell’ambito sessuale. Per buon costume si intende invece il modo di vivere in adesione alle regole sociali in tema di morale, decenza, etichetta e, per quanto riguarda più da vicino i delitti in esame, le abitudini che attengano alle manifestazioni sessuali.

     Art. 529 cp  atti e oggetti osceni nozione

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l’opera d’arte o l’opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto

     Secondo la nozione di cui all’articolo 529 cp è osceno ciò che avendo connotazione sessuale –  tenuto conto della sensibilità dei consociati di normale levatura morale, intellettuale sociale nell’attuale momento storico – suscita nell’osservatore rappresentazioni desideri erotici ovvero cagiona una reazione emotiva immediata di disagio, turbamento repulsione in ordine ad organi del corpo o comportamenti sessuali, i quali per ancestrale istintività, continuità pedagogica e stratificazione di costume di esigenze morali tendono a svolgersi nell’intimità nel riserbo ( Cass. Sez.III, 23 settembre 2004, n. 37395). In particolare il carattere osceno del toccamento delle parti anatomiche anche erogene del corpo altrui, dipende dal contesto in cui avviene il contatto fisico e va accertata, caso per caso, la potenziale lesione per il pudore, tenendo conto della situazione complessiva e della modalità con le quali il comportamento si sia estrinsecato.

 Il capoverso dell’articolo 529 cp non contiene una scriminante bensì un caso di obiettiva ipotesi di inapplicabilità della sanzione o una fictio juris che esclude dalla punibilità talune fattispecie che altrimenti vi dovrebbero rientrare (Cass. Sez  III, 2 luglio 1971, n.465.

    Inoltre fra il valore dell’arte o della scienza e quello del pubblico pudore il legislatore ha stabilito la prevalenza del primo stante la più generale tutela che dell’arte e della scienza è accordata dall’articolo 33 costituzione. Ai fini dell’applicazione del secondo comma debbono prendersi in considerazione soltanto le qualità scientifiche od estetiche dell’opera, prescindendo da quelle morali ancor più da quelle finalistiche rientranti nella sfera politico sociale

  A seguito della novella di depenalizzazione avvenuta con l’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 che ha sostituito le parole “punito con la reclusione da tre mesi a tre anni” con le parole “soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro € 5000 a 30.000”, rimane come reato, punibile con la reclusione l’atto osceno commesso all’interno e nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano pertanto ad esempio gli atti di auto erotismo in pubblico non sono più sanzionati penalmente ma con il pagamento di una sanzione amministrativa (Cass. 28 giugno 2016, n. 36867). Si precisa che per effetto della depenalizzazione dell’ipotesi base del delitto di atti osceni l’originaria ipotesi aggravata di cui al secondo comma del medesimo articolo è stata trasformata in fattispecie autonoma di reato, in cui l’elemento circostanziare costituito dalla commissione del fatto all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati dei minori è divenuto elemento costitutivo del reato ( Cass. Sez. III 13 giugno 2017,n. 29239)

   La distinzione tra gli atti osceni gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 cp) va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazione di disgusto oppure rappresentazione a desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumanza generando fastidio e riprovazione: in questo senso la Cassazione ha ritenuto configurabile il reato in esame nel comportamento di un soggetto che mostrava di toccarsi i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti (Cass. Sez. III, 4 febbraio 2014, n. 5478). Integra invece ad esempio l’ipotesi di atti contrari alla pubblica decenza la condotta di chi nell’ambito di una faida tra vicini viene ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre urina sul muro del vicino (Cass. 17 gennaio 2017, n. 208852.)

 

Il reato di atti osceni ha natura di reato di pericolo e, pertanto, la visibilità degli atti deve essere valutata ex ante in relazione al luogo ed allora in cui la condotta viene posta in essere.

 

     Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico pertanto per la sua configurazione è sufficiente la volontà cosciente di compiere l’atto obiettivamente idoneo ad offendere immediatamente la verecondia sessuale, essendo irrilevante il motivo che ha determinato la gente al comportamento osceno.

Pubblicato da evasimola

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