art 650 cp Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

ARTICOLO 650 cp
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.

       L’oggetto specifico della tutela penale apprestata dalla fattispecie contravvenzionale dell’articolo 650 cp è l’interesse concernente la “polizia di sicurezza” strettamente correlato all’ordine pubblico in senso lato e l’ inosservanza nella quale consiste la condotta sanzionata che deve avere per oggetto uno specifico provvedimento legalmente dato dalle autorità alle quali sia riconosciuto il relativo potere di imporre o di vietare una certa condotta quindi di limitare la libertà del privato di autonoma determinazione delle proprie occupazioni per ragioni di giustizia, di ordine pubblico o di igiene. “Ne consegue l’esigenza di specificità del provvedimento della pubblica autorità anche nel senso che una delle suddette ragioni deve immediatamente risultare dal suo testo il quale pertanto deve contenere l’indicazione, sia pure in forma sommaria, delle concrete ragioni che l’hanno determinato, al fine di consentire al destinatario una sufficiente cognizione della legalità, anche sostanziale, dell’ordine e di correlarne il dovere di ossequio” (Cass. n. 7452/95)

          L’articolo 650 è una norma in bianco a carattere sussidiario che può trovare applicazione solo quando il fatto non sia previsto come reato da una norma specifica (Cass. 44126/16). Soggetto attivo del reato è il destinatario del provvedimento legalmente dato dall’autorità che potendo ottemperarvi non vi abbia adempiuto. Per “provvedimento legalmente dato dall’autorità” deve intendersi l’estrinsecazione di una potestà amministrativa ad incidere direttamente su situazioni soggettive con forza innovativa (ecco perché non vi rientrano gli atti normativi). Si ricorda che i provvedimenti dell’autorità amministrativa non sono soggetti alle forme di pubblicazione prevista per le leggi e regolamenti essendo sufficiente che siano portati a conoscenza dei cittadini con qualunque mezzo idoneo (ad esempio con l’affissione nei pubblici locali, per le strade).

       Ai fini del giudizio di responsabilità in ordine al reato di cui all’articolo 650 cp il giudice è tenuto a verificare, previamente, la legalità sostanziale e formale del provvedimento che si assume violato, sotto i tre profili tradizionali della violazione di legge, dell’eccesso di potere, della incompetenza. Nel procedimento relativo all’accertamento della contravvenzione il giudice di merito non può però sindacare la discrezionalità relativamente alla necessità, opportunità, convenienza bastando che il provvedimento risulti determinato, in se stesso, da ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, d’ordine pubblico o di igiene.

      Per quel che concerne l’elemento psicologico è sufficiente la mera colpa; peraltro l’uso dell’avverbio “indebitamente” nel contesto normativo conduce a ritenere che, per l’integrazione del reato, si richiede una forma di intenzionalità che deve presiedere l’omissione che rende evidente che l’agente si sia reso conto di non osservare, senza giustificazione, l’ordine dato.

     La contravvenzione in esame è stata da ultimo richiamata nell’’articolo 4 del DPCM 8 marzo, al comma II che testualmente recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.

     Pertanto  tutti gli “obblighi”, come ad esempio quello degli spostamenti all’interno della zona di residenza (1) (da intendersi come quartiere-circoscrizione) contenuti nel provvedimento risultano sanzionati col reato contravvenzionale ex art. 650 c.p., mentre per le numerose “raccomandazioni” ivi contemplate, il medesimo testo non prevede conseguenze.

           Per questo genere di reati solitamente la Procura della Repubblica emette un decreto penale di condanna che comporta l’effetto premiale della diminuzione sino alla metà della pena pecuniaria. Il soggetto incorso nella violazione di cui all’art. 650 c.p. può opporsi al suddetto decreto penale di condanna e chiedere di estinguere il reato tramite oblazione, ovvero con il pagamento di una cifra pari alla metà dell’importo della multa.

     Sebbene la norma non appaia particolarmente severa non si deve sottovalutare il fatto che un decreto penale di condanna lascia “traccia” nel casellario giudiziario: è pur sempre un precedente penale per cui #stiamoacasa e #andratuttobene

 (1) La scrivente ritiene che la limitazione alla zona di residenza (quartiere – circoscrizione) e quindi l’obbligo si desume dal carattere precettivo del verbo “evitare” (indicato nell’art. 1 primo comma lettera A) del DPCM 8.3.2020 il cui contenuto è stato richiamato dall’analogo decreto del giorno successivo che ne ha esteso l’efficacia a tutto il territorio nazionale) che letto insieme alle motivate eccezioni  (ragioni di salute, lavoro, necessità) non può essere inteso come raccomandazione che come tale esclude il 650 cp).

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Pubblicato da evasimola

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