Anatocismo

   Con il termine Anatocismo si indica il fenomeno della capitalizzazione degli interessi ossia della produzione di interessi sugli interessi già maturati sul capitale iniziale. Il codice civile dispone il generale divieto di anatocismo – divieto oggi esteso anche al settore bancario forza del nuovo articolo 120 comma due  TUB – con salvezza delle sole tre ipotesi previste dall’articolo 1283 cc.

Ai sensi dell’articolo 1283 cc sono consentite:

    • anatocismo convenzionale: sulla base di un accordo tra le parti che sia successivo alla scadenza degli interessi con riferimento interessi prima scaduti e dovuti da almeno sei mesi;
    • anatocismo giudiziale sulla base di una domanda giudiziale successiva alla scadenza dell’interesse con riferimento interessi primari scaduti e dovuti da almeno sei mesi;
    • anatocismo usuale sulla base di un uso normativo; in tal caso la capitalizzazione è consentita anche se infrasemestrale
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