Alcuni principi della Costituzione

   La Costituzione pone in particolare evidenza il cosiddetto principio laborista (espresso già nell’articolo 1 per il quale la Repubblica è fondata sul lavoro e poi ripreso dall’articolo 4).

L’art 4 della Costituzione per un verso indica il lavoro come diritto e come dovere di cittadini e per altro verso prevede un ruolo attivo della Repubblica che, come nell’articolo 3, non si deve limitare a riconoscere il diritto ma deve promuovere le condizioni che rendono effettivo tale diritto. A questo principio sono strettamente collegati gli articoli 35 e seguenti che, come si vedrà, prevedono varie forme di tutela dei lavoratori in genere, delle donne lavoratrici, dei minori eccetera e garantiscono la libertà sindacale e il diritto di sciopero. Ma si possono citare anche gli articoli sull’iniziativa economica (articolo 41), la cooperazione (art.45), la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende (art.46) e in generale tutta la disciplina dei rapporti economici.

A norma dell’articolo 5  la Repubblica, una e indivisibile, riconosce promuove le autonomie locali; atoni servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo a dei due principi e metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia del decentramento tale articolo pone quattro principi distinte ma collegate tra loro.

L’art. 5 sancisce in primo luogo l’unità e l’indivisibilità della Repubblica (cosiddetto principio di unità nazionale), in secondo luogo, riconosce e promuove le autonomie locali (principio autonomista) e in terzo luogo impone che gli apparati e le funzioni dello Stato siano articolati sul territorio (principio del decentramento amministrativo) ed infine impone alla Repubblica di adeguare i principi e i metodi della legislazione alle esigenze dell’autonomia, del decentramento.

Autonomia suggerisce un’idea di autogoverno, per cui le funzioni pubbliche vengono attribuite ad enti diversi dallo Stato in particolare agli enti territoriali (comuni, province, regioni) mentre il decentramento indica  la creazione di una pluralità di uffici periferici dipendenti tenuti insieme da un potere unitario in una prospettiva che, diversamente dalle autonomie, è discendente cioè va da un centro di comando alle ramificazioni esecutive.

L’articolo 6 prevede che la Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche: si tratta dell’applicazione dell’articolo 3 riferita non più ai singoli ma ai gruppi; l’articolo 3 infatti, al primo comma, vieta le distinzioni fondate sulla lingua mentre gli ostacoli da rimuovere, ai sensi del secondo comma, sono anche quelli discendenti dall’appartenenza a gruppi linguistici minoritari; l’articolo 6 si occupa direttamente di questi gruppi garantendo la protezione della loro identità socioculturale, delle loro particolari esigenze (come ad esempio il cosiddetto bilinguismo) ai fini dei procedimenti amministrativi e giudiziarie, dell’istruzione scolastica. In alcuni casi di maggior rilievo questa tutela si realizza attraverso apposite istituzioni complesse come nel caso del Trentino Alto Adige. Viene così affermato il principio del pluralismo socioculturale.

(Immagine del web)

Pubblicato da evasimola

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