Il legislatore italiano con i commi dal 376 al 384 di cui all’articolo uno della legge 376/2015 ha introdotto la figura della Benefit Corporation «società benefit», che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
“Le finalita’ di cui al comma 376 sono indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina” (comma 376). Con ciò significando che:
- la duplice finalità del profitto e del beneficio comune dovrà necessariamente risultare dall’oggetto sociale
- che la società benefit potrà assumere la veste giuridica di una società di persone, di capitali o cooperative, non essendo stata prevista alcuna deroga al regime ordinario e inserendosi la disciplina della benefit corporation al fianco di quella prevista dal codice per il tipo societario prescelto con alcuni obblighi aggiuntivi .
È bene chiarire che per “beneficio comune” si intende (ai sensi del comma 378) “il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376”, che debbono essere specifici non essendo ammessa una loro definizione o individuazione meramente generica (comma 379 ).
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