Efficacia nel tempo delle norme

           Ai sensi del primo comma dell’articolo 11 delle disposizioni preliminari del codice civile “la legge non dispone che per l’avvenire essa non ha effetto retroattivo”. L’irretroattività è un principio generale dell’ordinamento giuridico in forza del quale ciascun fatto è assoggettato alla disciplina normativa del tempo in cui si è verificato: tempus regit actum.

Il precetto sostiene una irretroattività relativa senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione, espressa o tacita, secondo un’indagine che è riservato al giudice del merito. Ne è un esempio la legge 8 febbraio 2006 n. 54 (recante la nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) la quale si applica anche nei casi in cui il decreto di omologa dei patti di separazione consensuale, la sentenza di separazione giudiziale, di scioglimento, di annullamento di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data della sua entrata in vigore.

L’irretroattività assoluta si ha invece in  materia penale: l’articolo 25 della costituzione sancisce che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e il precedente articolo 2 del codice Rocco recita “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso non costituiva reato” con ciò significando che la legge penale ha efficacia limitatamente ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore.

(Immagine web)

Pubblicato da evasimola

Il blog è diretto dalla dottoressa Eva Simola presidente dell'Associazione "Legalità Sardegna" [email protected] codice fiscale 91027470920 Cellulare +393772787190