Traffico di influenze illecite

ARTICOLO 346 BIS Traffico di influenze illecite (Aggiornato alla L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019)

  1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
    2. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
    3. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
    4. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
    5. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

         La necessità di adeguare la normativa interna agli obblighi convenzionali imposti al nostro Paese dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa (firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1999) e, in particolare, all’Addenda al Second Compliance Report sull’Italia (approvato il 18 giugno 2018 dal GRECO (Group of States against Corruption’ istituito dal Consiglio d’Europa nel 1999), ha portato il nostro legislatore a riscrivere il delitto di traffico di influenze illecite che, nella formulazione attualmente vigente, punisce anche la condotta del soggetto che si sia fatto dare o promettere da un privato vantaggi personali – di natura economica o meno -, rappresentandogli la possibilità di intercedere a suo vantaggio presso un pubblico funzionario, a prescindere dall’esistenza o meno di una relazione con quest’ultimo. Ciò a condizione – fatta oggetto di un’espressa clausola di riserva (“fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis”) – che l’agente non eserciti effettivamente un’influenza sul pubblico ufficiale o sul soggetto equiparato e non vi sia mercimonio della pubblica funzione, dandosi, altrimenti, luogo a taluna delle ipotesi di corruzione previste da detti articoli.
La norma equipara, dunque, sul piano penale la mera vanteria di una relazione o di credito con un pubblico funzionario soltanto asserita ed in effetti insussistente (condotta precedentemente sanzionata dal reato di millantato credito di cui all’art. 346 cod. pen) alla rappresentazione di una relazione realmente esistente con il pubblico ufficiale da piegare a vantaggio del privato.
Risultano, in tal modo, superate le problematicità, spesso riscontrate nella prassi giudiziaria, relative alla definizione del discrimen fra il delitto di millantato credito previsto dall’art. 346 cod. pen. (oggi abrogato con la legge 9 gennaio 2019, n. 3) e quello di traffico di influenze, di cui all’art. 346-bis cod. pen., scaturenti dalla difficoltà di verificare l’esistenza – reale o solo ostentata – della possibilità di influire sul pubblico agente.
Delineato l’ambito della recente riforma in materia, occorre comprendere se si sia al cospetto di un’autentica abolitio criminis (art. 2, comma 2, cod. pen.), con conseguente esclusione della rilevanza penale del fatto, travolta dalla intervenuta abolitio, o solo di un’abrogatio sine abolizione, da ricondurre nell’ambito di operatività dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che comporta la persistente rilevanza penale del fatto commesso anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, ancorché allo stesso debba applicarsi la legge successiva, se più favorevole. La sesta sezione penale della Cassazione ha affermato di recente che in relazione alla condotta di chi, vantando un’influenza – effettiva o meramente asserita – presso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, si faccia dare denaro e/o altre utilità come prezzo della propria mediazione, sussiste piena continuità normativa tra la fattispecie di cui all’art. 346 cod. pen. formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1 lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3, e la fattispecie di cui all’art. 346-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1 lett. t), stessa legge (cass Pen  n.17980/19).

Nella condotta tipica del mediatore si annida una componente ingannatoria da riferirsi alla qualità della relazione che il faccendiere ha con il pubblico agente e all’incidenza che tale relazione può avere sull’attività di quest’ultime al suo concreto sfruttamento. Sfruttando le relazioni esistenti (conoscenze, amicizie, contatti) il mediatore si fa dare o promettere dall’altro denaro o altro vantaggio patrimoniale. Si tratta di un reato plurisoggettivo perché “La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità”: in sostanza esiste un accordo tra due soggetti privati che ha per oggetto lo scambio tra un compenso e la mediazione ed entrambi vengono sanzionati.

Secondo la giurisprudenza il delitto di traffico di influenze si differenzia dal punto di vista strutturale dalle fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzata a retribuire soltanto l’opera di mediazione e non potendo quindi neppure in parte essere destinato all’agente pubblico (cass. N. 4113/16). L’inclusione, nel 2019, nella clausola di sussidiarietà della corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cp) ha risolto il problema sollevato in dottrina circa l’eventuale concorso tra le due fattispecie stabilendo un rapporto di sussidiarietà.

Immagine web